Bonus 100 euro, nuove istruzioni per il calcolo: nella risoluzione n. 18 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 9 aprile 2020 un focus particolare viene dato alle regole per i lavoratori con contratto part time verticale o orizzontale. Nel caso di più contratti sarà il lavoratore a scegliere il datore di lavoro tenuto a pagare il premio in busta paga.
Bonus 100 euro, nuove istruzioni per il calcolo: l’Agenzia delle Entrate si sofferma, con la risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, sulle regole per i lavoratori dipendenti con contratto part time.
Prima di fornire alcuni esempi di calcolo, però, la risoluzione del 9 aprile specifica che il bonus di 100 euro non spetta per le giornate di ferie, malattia e permessi; un chiarimento che completa le indicazioni contenute nella circolare n. 8, poco chiare sulle regole da seguire per i giorni di assenza dal lavoro.
Il focus principale è però sul calcolo del premio ai lavoratori dipendenti con contratto part time. Il bonus in busta paga spetta in base ai giorni lavorati in sede, secondo quanto previsto dal contratto. Nessuna differenza in caso di contratto full time o part time.
Per i lavoratori con più contratti part time in essere, il bonus in busta paga dovrà essere pagato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
Bonus 100 euro, nuove istruzioni per il calcolo: nessuna differenza tra part time e full time
Il premio di 100 euro è riconosciuto al lavoratore che abbia svolto la propria prestazione in sede, in base ai giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Con questo inciso l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti per il calcolo del bonus, da riconoscere in busta paga in relazione ai giorni lavorati per il mese di marzo.
La risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020 fornisce un metodo di calcolo alternativo a quello indicato nella circolare n. 8/E, basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili.
Il datore di lavoro potrà calcolare l’importo del bonus da riconoscere al dipendente utilizzando il rapporto tra giorni di presenza in sede effettivamente lavorati (indipendentemente dal numero di ore prestate) e giorni lavorabili in base a quanto previsto dal contratto collettivo.
Il calcolo del bonus da riconoscere è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il rapporto di cui sopra. Avrà diritto al premio in misura piena il lavoratore che ha svolto la propria prestazione lavorativa in presenza per tutti i giorni previsti dal contratto.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020
- Premio ai lavoratori dipendenti - Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Bonus 100 euro, esempi di calcolo contratto part time, full time, ferie e permessi
La risoluzione n. 18 fornisce alcuni esempi per il calcolo del bonus di 100 euro per i lavoratori con contratto part time e full time, specificando che non si tiene conto dell’orario di lavoro bensì esclusivamente dei giorni lavorati in sede nel mese di marzo.
Riportiamo di seguito gli esempi forniti dall’Agenzia delle Entrate:
- Esempio 1 contratto full time
“Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working.
Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.”
Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
- Esempio 2: contratto di part time orizzontale
“Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.
Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di euro 50.”
- Esempio 3: contratto di part time verticale
“Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.”
La risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020 si sofferma anche sulle regole per i lavoratori con più contratti part time in essere. In questo caso sarà il dipendente a scegliere quale datore di lavoro dovrà erogare il bonus in busta paga.
Bonus 100 euro, dipendenti con più contratti part time: la scelta al lavoratore
Il lavoratore titolare di più contratti part time dovrà scegliere il sostituto d’imposta tenuto a riconoscere il bonus in busta paga. Il lavoratore deve dichiarare i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
- Esempio 4: due contratti di part time orizzontale
“Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo 15 giorni su 22.
Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.”
- Esempio 5: due contratti di part time verticale
“Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora da lunedì al mercoledì, e per effetto di un altro contratto lavora giovedì e venerdì. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22, così ripartiti: 14 presso il primo datore di lavoro e 8 presso il secondo. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto il periodo previsto (14 giorni) e presso l’altra sede solo 4 giorni su 8.
Allo stesso spetterà l’importo di 100 euro in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.”
Analizzando gli esempi forniti dall’Agenzia delle Entrate emerge quindi che per i lavoratori con più contratti part time, il bonus di 100 euro spetterà in misura intera, se almeno su un contratto l’attività lavorativa è stata svolta in sede per tutto il periodo indicato dal contratto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus 100 euro, nuove istruzioni per il calcolo: part time verticale, orizzontale e ferie