Bollette e tutele graduali: adesione fino al 30 giugno 2025

Emanuele Muzzi - Leggi e prassi

Dall'ARERA arrivano le modalità operative per consentire ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali. La misura è prevista dalla Legge Concorrenza 2024

Bollette e tutele graduali: adesione fino al 30 giugno 2025

Bollette a tutele graduali: i clienti vulnerabili potranno aderire al servizio predisposto da ARERA entro il 30 giugno 2025.

Il 22 gennaio 2025 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato le modalità operative per consentire ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali.

Il regime in questione è transitorio e si applica ai clienti del mercato elettrico che a partire dal 1° luglio 2024 non hanno scelto un fornitore sul mercato libero dell’energia elettrica.

La possibilità di accedere al Servizio a Tutele Graduali deve essere richiesta dai clienti al proprio esercente di fornitura di energia elettrica.

Bollette e tutele graduali: adesione fino al 30 giugno 2025

Con un comunicato stampa diffuso il 22 gennaio 2025, l’ARERA ha reso note le modalità operative per consentire l’accesso al Servizio a Tutele Graduali ai soggetti vulnerabili.

Secondo Assoutenti coloro che effettueranno il passaggio al STG potranno ottenere un risparmio medio di almeno 113 euro sulle bollette della luce.

L’estensione del STG è prevista dall’articolo 24 della Legge Concorrenza 2024, la quale prevede che i clienti domestici vulnerabili possano aderire al regime agevolato per le bollette elettriche entro il 30 giugno 2025.

Le condizioni contrattuali del Servizio a Tutele Graduali corrispondono a quelle delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET) con riferimento ai seguenti aspetti:

  • tempistiche di fatturazione: bimestrale;
  • garanzie richiesta al cliente:
    • nessuna nel caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito;
    • in tutti gli altri casi, addebito del deposito cauzionale, nella prima bolletta, pari a 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata;
  • modalità di pagamento: domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure bollettino.

L’accesso è possibile anche per coloro che entro la data sopracitata rispecchieranno uno dei requisiti di vulnerabilità previsti, ovvero:

  • essere in condizioni economicamente svantaggiate (percettori del bonus sociale) o versare in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  • convivere con persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  • rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992
  • avere utenze ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  • avere utenze ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • avere età superiore ai 75 anni.

Per aderire al Servizio a Tutele Graduali, il cliente in questione deve farne esplicita richiesta al gestore della propria fornitura di energia elettrica.

Si ricorda che i clienti vulnerabili hanno anche la facoltà, riservata esclusivamente a loro, di accedere al Servizio di Maggior Tutela, il cui prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il primo trimestre 2025 è di 31,28 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.

Di seguito si rende disponibile la delibera dell’ARERA riguardo l’estensione del STG.

Delibera n. 10/2025 ARERA
Delibera ARERA riguardo l’estensione del STG ai clienti domestici vulnerabili

Bollette e tutele graduali: gli esercenti devono fornire informazioni sul Servizio a Tutele Graduali

Come stabilito dall’ARERA, a partire dal 21 gennaio 2025 gli esercenti del STG hanno 30 giorni di tempo per pubblicare sui propri siti internet:

  • le modalità e i canali con cui i clienti domestici vulnerabili possono chiedere informazioni nonché le prestazioni relative al STG;
  • la documentazione necessaria, inclusi i moduli di autocertificazione predisposti dall’ARERA per attestare i requisiti di vulnerabilità;
  • i riferimenti al numero verde dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e alla sezione dedicata del sito ARERA.

Per quanto riguarda il primo punto, devono essere predisposti almeno un canale telefonico, un canale digitale e, dove disponibile, lo sportello fisico.

Inoltre, i siti degli esercenti devono anche presentare le informazioni sui termini di ripensamento di cui beneficia il cliente qualora il contratto sia sottoscritto al di fuori dei locali commerciali o a distanza, ad esempio per via telefonica.

Di seguito si rende disponibile il comunicato stampa diffuso da ARERA il 22 gennaio 2025

Comunicato stampa ARERA 22 gennaio 2025
Comunicato stampa ARERA relativo all’estensione del STG per i clienti domestici vulnerabili

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network