Blocco licenziamenti fino al 17 agosto: lo stop di 5 mesi, previsto dal Decreto Rilancio, si applica anche nei casi di inidoneità sopravvenuta alla mansione. Lo chiarisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota del 24 giugno 2020. Con la conversione in legge del testo, arrivano novità anche sui tempi per le procedure sindacali in caso di trasferimento d'azienda.
Blocco licenziamenti fino al 17 agosto: anche nei casi di inidoneità sopravvenuta alla mansione, si applicano le regole stabilite dal Decreto Cura Italia e riviste dal Decreto Rilancio, che ha portato la durata dello stop da 60 giorni a 5 mesi.
Il chiarimento arriva dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota del 24 giugno 2020 che scioglie i dubbi sulla possibilità di far rientrare anche l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione nel campo di applicazione dell’articolo 46 del DL numero 18 del 17 marzo 2020.
Blocco licenziamenti fino al 17 agosto, valido anche per inidoneità alla mansione
Previsto in prima battuta solo per 60 giorni, il blocco dei licenziamenti secondo le regole introdotte dal Decreto Rilancio si applica dal 17 marzo al 17 agosto 2020.
Si impone, quindi, uno stop all’interruzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo a causa dell’emergenza coronavirus di 5 mesi.
Ma a quali casi si applica?
La risposta arriva dall’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, che con la nota del 24 giugno 2020 chiarisce:
“Deve preliminarmente essere evidenziato che il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966”.
Secondo quanto stabilito dalla legge, rientrano in questa definizione:
- un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro;
- ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
L’occasione, per l’INL, è anche utile per ribadire che in caso di licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione, resta l’obbligo per il datore di lavoro di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, “anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale”.
- Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota numero 298 del 24 giugno 2020
- Sospensione procedure di licenziamento ex art. 46 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – ambito applicativo – licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione.
Blocco licenziamenti e comunicazioni in caso di trasferimento d’azienda: le regole stabilite dal Decreto Rilancio
Mentre l’INL fa chiarezza sul blocco dei licenziamenti e sul suo campo di applicazione, l’articolo 80 del Decreto Rilancio che ne stabilisce la durata si arricchisce di nuovi elementi.
Accanto allo stop imposto ai datori di lavoro, il testo della legge di conversione del DL numero 34 del 2020, su cui si attende l’ok definitivo del Senato, sempre fino al 17 agosto 2020 introduce anche nuovi termini per le procedure sindacali in caso di trasferimento d’azienda.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 47 della legge numero 428 del 1990, in caso di operazioni previste da aziende in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, le parti coinvolte devono comunicarlo almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento, o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rappresentanze sindacali e ai sindacati di categoria.
La comunicazione riguarda i seguenti punti:
- data del trasferimento;
- motivi dell’operazione;
- conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori.
Con il comma 1 bis inserito nell’articolo 80 del Decreto Rilancio, fino al 17 agosto 2020 si anticipano i termini per le procedure.
Nel Dossier sulle novità introdotte in sede di conversione aggiornato al 9 luglio, si legge:
“Si prevede, in particolare, che la durata dei termini previsti per la procedura di comunicazione degli obblighi d’informazione alle rappresentanze sindacali, a carico delle parti private che trattano il trasferimento d’azienda, e di esame congiunto delle informazioni trasmesse, in caso di mancato accordo, non possa avere durata inferiore ai 45 giorni”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Blocco licenziamenti fino al 17 agosto, anche in caso di inidoneità alla mansione