Una pioggia di avvisi bonari in materia di IRAP ed apparentemente errati sta abbattendosi sui contribuenti, con conseguente intasamento dei servizi di sportello ed online dell’Agenzia delle Entrate. Analisi e commento ad una vicenda dai diversi risvolti.
Da qualche settimana arrivano segnalazioni riguardo ad avvisi bonari relativi alla liquidazione ex 36bis notificati dall’Agenzia delle Entrate, dove viene a apparentemente disconosciuto il diritto di cui all’articolo 24 del DL 34/2020 (il famoso “Decreto Rilancio”) che qui riporto per utile memoria.
“ Articolo 24 Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta “
La disposizione in commento non trova applicazione per talune categorie di soggetti, normativamente individuati dal comma 2 dello stesso articolo 24, quali:
- le imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici
- le banche e altri intermediari finanziari;
- i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
È pacifico quindi anche tenendo conto del limite dimensionale massimo di volume di ricavi e compensi fissato a 250 milioni di euro che il riconoscimento di tale benefici spetti alla maggior parte delle PMI che compongono il tessuto economico del nostro paese.
Ma come sopra detto diversi contribuenti stanno ricevendo avvisi che sembrano disconoscere tale beneficio.
Avvisi bonari IRAP: ma è solo un errore dell’Agenzia delle Entrate?
La documentazione di prassi sul punto è piuttosto chiara nello specificare le attenzioni particolari nella compilazione del modello IRAP con particolare riferimento alla compilazione dello stesso modello IRAP 2020 ben riassunti anche nella circolare 25/E 2020 la quale al punto 1.1.4 riporta le modalità di puntuale compilazione:
“….i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:
- nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.”
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 25/E del 20 agosto 2020
Spesso l’emanazione dell’avviso scaturisce da una non corretta, se non addirittura mancata compilazione di questa sezione.
Tali casi sono comunque sanabili e sul punto della mancata compilazione è già intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 58/E 2021 la quale riporta:
“La mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 può, tuttavia, essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”
- Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Esonero versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Chiarimenti
- Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 58/E del 29 settembre 2021
E del tutto evidente che tale soluzione è certamente praticabile anche nel caso di un mero errore di compilazione.
Altro punto su cui si può essere caduti in errore è nella gestione dei versamenti dell’acconto dovuto per l’anno 2019 che voglio sottolineare restavano comunque dovuti.
Mi è capitato un caso a studio dove l’impresa aveva omesso il versamento del secondo acconto 2019 e in dichiarazione il consulente dell’epoca aveva richiesto, cadendo in errore, l’esonero di un importo che comprendeva anche quanto non versato a novembre 2019.
Nel caso specifico l’Agenzia non si limitava al recupero del solo acconto non versato ma, a mio parere sbagliando, dell’intero importo.
Le “manchevolezze” dell’Agenzia delle Entrate
Il caso in esempio sopra rilevato è eclatante, sarebbe bastato che l’Agenzia delle Entrate - in autonoma correzione di quanto indicato nella dichiarazione IRAP - richiedesse il solo acconto omesso con relative sanzioni ed interessi, per non creare la necessità di un intervento correttivo, con Civis o presso gli uffici o via pec con il risultato di intasare tali servizi con una pratica che con una più attenta verifica a monte non sarebbe diventata oggetto di autotutela.
I contribuenti e gli operatori professionali sanno bene come tali servizi funzionino a macchia di leopardo ormai da diverso tempo a questa parte.
Gli sforzi di alcuni reparti della Agenzia delle Entrate nel voler creare strumenti di semplificazione per l’accesso ed il dialogo con gli uffici sembrano quasi volutamente boicottatati da altri uffici della stessa Agenzia...
Con una più oculata ed attenta gestione delle liquidazioni delle dichiarazioni si eviterebbe l’ingolfo dei servizi messi a disposizione per le correzioni dovute e che ormai stiamo vivendo da un anno e più.
Un altro caso che testimonia la necessità impellente di un tavolo operativo permanente presso l’Agenzia delle Entrate con le rappresentanze degli operatori professionali; per far si che insieme si possa in qualche maniera governare la complessità della normativa, al fine di evitare casi come quello sopra enunciato.
E questo in attesa della riforma fiscale che verrà, la quale però non sembra essere impostata in modo tale da migliorare effettivamente lo stato di cose.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Avvisi bonari IRAP a pioggia e Civis in panne