Autoliquidazione INAIL 2020, riduzione premio imprese artigiane: il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF pubblicato il 23 gennaio fissa l'importo per l'anno 2019 riconosciuto alle aziende virtuose. Di seguito tutte le istruzioni per l'applicazione dello sconto.
Autoliquidazione INAIL 2020, riduzione del premio al 7,38% per le imprese artigiane virtuose: è questo l’importo dello sconto annuale fissato dal decreto del Ministero del Lavoro e del MEF pubblicato il 23 gennaio 2020.
La possibilità di beneficiare della riduzione del premio si applica alle imprese che hanno certificato il possesso dei requisiti richiesti nella dichiarazione delle retribuzioni dello scorso anno.
A poter richiedere l’applicazione dello sconto in autoliquidazione sono le imprese nelle quali non si sono verificati infortuni sul lavoro nel biennio 2017-2018. L’agevolazione verrà applicata sulla rata del saldo dovuto per l’anno 2019.
Autoliquidazione INAIL 2020, riduzione premio imprese artigiane: importo e istruzioni
Come anticipato in apertura, sarà pari al 7,38% la riduzione del premio INAIL dovuto dalle imprese artigiane. Si tratta di un’agevolazione introdotta dal 2007, ed il cui obiettivo è quello di incentivare l’adozione di misure di sicurezza sul lavoro.
A poter beneficiare dello sconto sul premio dovuto a titolo di regolazione sono le imprese artigiane che non hanno registrato infortuni per il biennio 2017-2018 e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nella dichiarazione delle retribuzioni presentata lo scorso anno.
È il decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia, datato 7 novembre 2019 ma pubblicato online il 23 gennaio 2020, a fissare la percentuale di riduzione del premio INAIL per le imprese artigiane ritenute virtuose sul fronte della tutela della sicurezza sul lavoro.
Per poter fruire dello sconto in autoliquidazione, ed in sede di versamento del saldo del premio INAIL dovuto per il 2019, l’impresa dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- regolarità in merito agli obblighi in materia di sicurezza (decreto legislativo 81/2008);
- assenza di infortuni nel biennio 2017-2018;
- assicurate da almeno due anni.
Lo sconto si applica sulla rata di premio dovuta a conguaglio (saldo) al lordo delle altre eventuali riduzioni spettanti, da pagare entro il 18 febbraio 2020.
- Riduzione premi INAIL 2019 imprese artigiane
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 novembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 dicembre 2019 concernente la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della L. n. 296/2006, stabilita in misura pari al 7,38% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2019, adottato sulla base della determinazione presidenziale INAIL n. 288 del 5 settembre 2019.
Riduzione premio INAIL artigiani: le istruzioni per l’autoliquidazione 2019-2020
Le istruzioni per poter beneficiare delle riduzioni sui premi INAIL sono ben esplicitate nella guida all’autoliquidazione 2019-2020.
A partire 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.
Per il premio dovuto a titolo di regolazione per il 2019, la riduzione del premio INAIL si applica, oltre che nel rispetto dei requisiti relativi all’assenza di infortuni e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, nel caso di presentazione della preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019.
Ai fini dell’applicazione dello sconto alla regolazione dei contributi INAIL per il 2020, bisognerà invece presentare domanda di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 da presentare entro il 2 marzo 2020.
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