Il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente per le verifiche tributarie è ordinatorio, in nessuna disposizione viene indicato come perentorio. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 15503 del 29 maggio 2023
In tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso.
Questo il contenuto dell’Ordinanza n. 15503 del 29 maggio 2023 della Corte di Cassazione.
L’atto impositivo è legittimo anche con verifica fiscale più lunga di trenta giorni
A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società l’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento, con cui aveva contestato maggiori redditi di impresa rispetto a quelli dichiarati.
La contribuente impugnava l’atto e la controversia giungeva sin davanti alla Commissione Tributaria Regionale.
I giudici d’appello, confermando la decisione dei colleghi di prime cure, respingeva l’appello dell’Ufficio finanziario in quanto la verifica fiscale si era svolta oltre i limiti temporali previsti, potendosi tenere conto solo dei periodi di sospensione e di interruzione che erano stati determinati da effettive esigenze di completezza del controllo, non anche da problemi organizzativi interni dei verificatori.
Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione della l. n. 212 del 2000, art. 12 comma 5, per avere i giudici erroneamente ritenuto che la eventuale permanenza dei verificatori oltre il termine di trenta giorni comporti l’illegittimità dell’attività di verifica, atteso che si sarebbero dovuti considerare solo i giorni di effettiva presenza.
Nel caso di specie, inoltre, la permanenza dei militari oltre i limiti stabiliti dalla legge e le sospensioni dell’indagine fiscale si erano rese necessarie per consentire alla contribuente di rinvenire ed esibire la documentazione richiestale o di fornire elementi utili ai fini dell’attività di controllo.
La Corte di cassazione si è espressa in merito alla corretta qualificazione del termine di legge di cui al citato art. 12, affermandone la natura ordinatoria.
In particolare, in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione.
La Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non determina ex se la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal Legislatore fiscale, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.
Nella controversia in commento, il giudice del gravame non ha dato corretta attuazione al consolidato principio giurisprudenziale, ragionando al contrario in termini di inutilizzabilità delle risultanze istruttorie o del venir meno del potere accertativo, come conseguenza del maggior termine di permanenza dei verificatori presso la sede sociale.
Da qui l’accoglimento del ricorso presentato dall’Ufficio finanziario e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
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