ADI: sospensione e decadenza in caso di omessa comunicazione di redditi e indennità

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Assegno di inclusione prima sospeso e poi posto in decadenza in caso di omessa comunicazione di redditi da lavoro e indennità derivanti da percorsi di politica attiva. Le indicazioni dell’INPS nel messaggio n. 3624 del 31 ottobre 2024

ADI: sospensione e decadenza in caso di omessa comunicazione di redditi e indennità

Sono in corso controlli da parte dell’INPS per i nuclei percettori dell’assegno di inclusione che non hanno comunicato i redditi derivanti dall’avvio di attività di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva.

A darne notizia è il messaggio INPS n. 3624 del 31 ottobre che evidenzia come la mancata presentazione del “modello ADI-Com Esteso” per comunicare la variazione della situazione lavorativa porterà prima alla sospensione e successivamente, dopo 3 mesi, alla decadenza in automatico della prestazione.

Controlli INPS sui percettori dell’ADI: assegno sospeso per chi non comunica l’avvio di lavoro dipendente

Il messaggio pubblicato dall’INPS il 31 ottobre comunica le modalità di esecuzione dei controlli relativi all’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di godimento dell’ADI, l’assegno di inclusione, non dichiarata dai componenti del nucleo familiare.

Dal punto di vista normativo, l’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte dei componenti del nucleo beneficiario della prestazione deve essere comunicata all’INPS entro il termine di 30 giorni.

Decorso il tempo a disposizione, ricavato dall’INPS attingendo ai dati delle comunicazioni obbligatorie trasmesse dai datori di lavoro, l’assegno di inclusione viene in automatico sospeso. Decorsi 3 mesi, in caso di mancata comunicazione decade il diritto alla prestazione.

Un chiarimento importante al quale l’INPS affianca un’ulteriore precisazione.

La percezione di redditi ulteriori da parte dei nuclei beneficiari non incide sul calcolo dell’importo dell’ADI fino alla soglia di 3.000 euro annui. La parte eccedente tale soglia è invece considerata a decorrere dal mese successivo a quello della variazione della condizione occupazionale e fino a quando il maggiore reddito percepito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’obbligo di comunicazione, funzionale quindi a determinare eventuali conseguenti variazioni all’assegno mensile corrisposto, riguarda anche i nuclei i cui componenti hanno avviato percorsi di politica attiva del lavoro che prevedono il pagamento di indennità o altri benefici economici di partecipazione o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, a eccezione dei tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari.

In tutti i casi, la comunicazione della variazione della situazione occupazionale e quindi del reddito del nucleo familiare deve essere comunicata con il modello “ADI-Com Esteso”.

Sospensione ADI: tre mesi per evitare la decadenza

I controlli sul corretto adempimento sono partiti dal mese di giugno e la verifica riguarda tutte le domande di ADI accolte.

In caso di omessa comunicazione della condizione lavorativa dei membri del nucleo familiare, la procedura provvede a sospendere l’erogazione del beneficio, nel quale risulti:

  • la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un’attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
  • che il componente lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso” entro trenta giorni dall’avvio dell’attività lavorativa.

Le domande per le quali sono riscontrate irregolarità vengono quindi poste in stato “sospesa”, con la motivazione procedurale: “Mancata comunicazione della variazione occupazionale per avvio di lavoro dipendente o iniziative di politica attiva che prevedano indennità, entro 30 gg (art. 3, co. 5 e 7, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023)” e l’indicazione in nota del/dei rapporti di lavoro individuati.

In caso di presentazione del modello ADI-Com Esteso, a seguito delle verifiche circa il rispetto dei requisiti e l’importo eventualmente da rideterminare, le mensilità arretrate poste in sospensione non vengono perse ma saranno poste in pagamento successivamente.

Se invece entro tre mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il lavoro, non si procede alla dichiarazione dei dati, l’assegno di inclusione viene posto automaticamente in decadenza.

Messaggio INPS n. 3624 del 31 ottobre 2024
Controlli sui beneficiari dell’Assegno di inclusione. Omessa comunicazione del reddito derivante dall’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di erogazione del beneficio

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