Antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela: ecco quando è obbligatoria, le modalità operative e come effettuare la corretta identificazione del cliente alla luce delle novità apportate dalla IV Direttiva UE recepita con il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017.
Con il recepimento della IV direttiva sull’antiriciclaggio ad opera del D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, sono state diverse le modifiche apportate al D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (Decreto antiriciclaggio).
Molte sono le novità che hanno riguardato anche l’adeguata verifica della clientela per la quale ad esempio viene previsto che in alcuni casi non è più necessaria la presenza diretta del cliente per effettuare le procedure di identificazione e verifica.
Il principale obbligo cui il professionista deve adempiere è sicuramente l’identificazione del cliente, obbligo già previsto dal D.Lgs. n. 56/2004 ma che viene rafforzato dal D.Lgs. n. 231/2007 con l’introduzione del concetto di approccio basato sul rischio, ovvero la necessità di graduare l’attività di verifica della clientela a seconda del rischio di riciclaggio che è associato al tipo di cliente ed alla tipologia dell’operazione che si dovrà effettuare.
Con la nuova direttiva europea e il suo recepimento, l’articolo 17 del D.lgs 231/2007 dopo le modifiche ad opera del D.lgs n 90/2017, individua le disposizioni generali per i soggetti obbligati alla verifica del cliente e del titolare effettivo, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, bancaria o finanziaria.
Antiriciclaggio: quando è obbligatoria la verifica della clientela
I soggetti obbligati devono procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale:
- in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, superiore a mille euro;
- con riferimento ai prestatori di servizi di gioco, in occasione del compimento di operazioni di gioco.
Per prestazione professionale il decreto di recepimento n. 90 del 25 maggio 2017 intende una “attività intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata”.
I soggetti obbligati devono procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
- quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
Si dovrebbe procedere all’adeguata verifica ogni volta che si instaura un rapporto continuativo o in occasione del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale.
Da ciò si desume che ogni prestazione professionale vada a determinare gli obblighi di adeguata verifica a prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 15.000 euro, ma anche dalla patrimonialità intrinseca alla stessa.
La prestazione “occasionale”, intesa come operazione non riconducibile ad un rapporto continuativo in essere legittima l’adeguata verifica solo se l’operazione disposta dal cliente comporta la trasmissione o movimentazione di ricchezza o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare una operazione frazionata.
Antiriciclaggio: la corretta identificazione
L’identificazione deve dunque essere effettuata dal professionista, società di servizi, e da tutti i soggetti obbligati a porre in essere gli adempimenti antiriciclaggio.
È consentito al soggetto interessato effettuare l’adempimento in esame anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, tuttavia gli stessi devono essere delegati per iscritto.
L’identificazione deve essere effettuata:
- al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione;
- al momento dell’esecuzione dell’operazione.
- in un momento successivo all’inizio della prestazione, se il soggetto tenuto all’applicazione degli obblighi antiriciclaggio acquisisca elementi di incertezza riguardo l’identità del cliente. (In questo caso dovrà rifare una nuova identificazione).
L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, tramite un documento d’identità valido, tra quelli di cui all’allegato tecnico, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione.
Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza acquisendo le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere.
L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.
Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo, i soggetti destinatari di tale obbligo possono fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.
Nel corso di un rapporto continuativo o di una prestazione professionale, si dovrà attuare un controllo costante analizzando le transazioni concluse durante la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o il professionista tenuto all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo in particolare e in determinati casi riguardo, all’origine dei fondi, tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni in possesso.
Antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela: modalità operative
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
- l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento valido, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente;
- l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle sopra citate attività, anche in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Antiriciclaggio: aspetti relativi all’adeguata verifica della clientela