Agevolazione prima casa, l'imposta di registro al 2 per cento spetta anche per le pertinenze se rientrano nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Lo spiega la risposta all'interpello numero 566 del 26 agosto 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Tali categorie devono essere verificate al momento della stipula dell'atto di acquisto.
Agevolazione prima casa, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2 per cento spetta anche per le pertinenze, a patto che rientrino in specifiche categorie catastali.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 566 del 26 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Le pertinenze devono rientrare nelle categorie C/2, C/6 e C/7 al momento della stipula dell’atto di acquisto.
Non può essere concessa l’agevolazione nel caso di impegno dell’acquirente a demolire e ricostruire un immobile e accatastarlo nuovamente come pertinenza.
Agevolazione prima casa, spetta anche per le pertinenze ma solo per determinate categorie catastali
L’agevolazione sulla prima casa è riconosciuta esclusivamente per le pertinenze accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, al momento della stipula dell’atto di acquisto.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 566 del 26 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 566 del 26 agosto 2021
- Le agevolazioni per la «prima casa» previste per le pertinenze dal comma 3 della Nota II-bis non possono essere riconosciute alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
I chiarimenti prendono spunto dal quesito posto dall’istante, il quale ha stipulato e registrato un contratto preliminare di compravendita con oggetto una ex casa colonica.
L’edificio è costituito da fabbricati rientranti nelle categorie catastali A/3 e D/10.
Nell’atto di compravendita l’istante intende dichiarare che, dopo aver ottenuto le autorizzazioni comunali, procederà ad una ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dei fabbricati in questione.
Dopo le operazioni i vecchi fabbricati di categoria D/10 saranno accatastati nelle seguenti categorie:
- C/2, cantine, soffitte, magazzini;
- C/6, autorimesse, rimesse e scuderie;
- C/7, tettoie chiuse o aperte.
L’istante chiede se ha diritto al beneficio delle agevolazioni fiscali per la prima casa anche per le pertinenze, dopo il cambio di categoria catastale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’istante non può beneficiare dell’agevolazione e motiva la risposta fornita.
Agevolazione prima casa: solo per le pertinenze accatastate come C/2, C/6 e C/7
Nel motivare la propria risposta l’Agenzia delle Entrate richiama la normativa che prevede l’agevolazione.
L’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 prevede l’applicazione dell’imposta di registro dell’aliquota agevolata del 2 per cento, nel caso in cui siano trasferite case di abitazione.
Non sono agevolabili i trasferimenti di immobili che rientrano in categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e devono essere rispettati una serie di requisiti previsti dalla Nota II-bis.
L’agevolazione è prevista anche nel caso di acquisto di pertinenza dell’immobile abitativo, nel limite di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Il comma 3 della citata Nota II-bis stabilisce, infatti, che le agevolazioni:
"spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato".
Tra i requisiti richiesti per le pertinenze c’è la destinazione in modo durevole al servizio della casa di abitazione.
Nel fornire i chiarimenti del caso, l’Agenzia delle Entrate richiama anche la circolare numero 18 del 2013.
Il documento di prassi precisa che l’elencazione delle categorie catastali è tassativa.
La categoria catastale deve inoltre essere verificata al momento del rogito. In conclusione, sono agevolabili solo le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali indicate al momento della stipula dell’atto di acquisto.
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