Super ACE al 15 per cento nella bozza del Decreto Sostegni Bis. A prevedere il nuovo intervento è l'articolo 22. Novità e calcolo dell'Aiuto alla Crescita Economica, modificato a più riprese.
La bozza Decreto Sostegni Bis all’articolo 22 prevede un nuovo intervento sull’ACE - l’Aiuto alla Crescita Economica introdotto dal DL 201/2011 - che negli ultimi anni è stata oggetto di una molteplicità di interventi normativi.
L’ACE fu introdotta per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano con la cd “manovra Salva Italia” o “Decreto Salva Italia”, che il Governo Monti varò come suo primo provvedimento successivo all’insediamento, avvenuto a metà novembre del 2011.
Si tratta di una deduzione dal reddito d’impresa del rendimento figurativo del capitale proprio, finalizzato ad equilibrare il rapporto tra il capitale proprio ed il capitale di debito delle aziende.
L’obiettivo fondamentale è quindi quello di incentivare la capitalizzazione delle imprese attraverso un’agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi.
La Legge 232/2016 (Legge di Stabilità per il 2017) è intervenuta per modificare le modalità di applicazione dell’ACE relativamente alle persone fisiche e alle società di persone, avvicinandola a quelle previste per le società di capitali e gli altri soggetti IRES.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 ha avviato una vera e propria “saga dell’Ace Si/Ace No”, abrogando l’ACE ed introducendo la cd “mini Ires”.
La mini Ires però era un meccanismo davvero troppo complesso e comunque di fatto si poneva gli stessi obiettivi dell’ACE. Motivo per cui solo poche settimane dopo la sua introduzione, il legislatore decise di riscriverla integralmente con l’articolo 2 del DL 34/2019.
Ma non è finita qui. Alla fine dello stesso anno - siamo nel 2019 - il legislatore cambia nuovamente idea e, mediante la Legge di Bilancio per il 2020 (Legge numero 160/2019) abroga la mai entrata in vigore Mini IRES, reintroducendo l’ACE con lo stesso meccanismo previsto prima della Legge di Bilancio 2019.
Insomma tanta confusione… Adesso speriamo che questo nuovo intervento del Decreto Sostegni Bis venga confermato ufficialmente con il testo definitivo ma che, soprattutto, diventi strutturale.
Il meccanismo dell’ACE, infatti, premia le imprese che reinvestono utili in azienda, rafforzando la struttura e la solidità aziendale e creando tutti i presupposti necessari per creare posti di lavoro e nuove opportunità di sviluppo.
Super ACE al 15 per cento in arrivo con il DL Sostegni Bis
Decreto Sostegni Bis: “super Ace” al 15 per cento nella bozza del testo
Come detto in apertura, la bozza del Decreto Sostegni Bis prevede un’importante modifica dell’ACE, che viene potenziata con un aumento dell’aliquota dall’1,3 per cento al 15 per cento.
Nello specifico, il testo prevede che:
“Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al [15] per cento.
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.
Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di [10] milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio”.
Dalla lettura di questa previsione normativa, posto che venga confermata così com’è, emergono quindi tre elementi fondamentali:
- aumento dell’aliquota al 15 per cento (ed è l’aspetto maggiormente rilevante se si considera come attualmente tale aliquota sia fissata all’1,3 per cento);
- nel 2021 gli incrementi di capitale proprio avranno rilevanza dal 1° gennaio;
- la variazione in aumento del capitale proprio avrà rilevanza ai fini ACE fino ad un massimo di 10 milioni di euro.
Super ACE 2021: i soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dell’ACE sono i seguenti:
- le società e gli enti commerciali residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
- le società e gli enti commerciali non residenti (art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR) con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;
- le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
In ordine alle società di persone e alle imprese individuali, la normativa vigente prevede e vincola l’applicazione della disciplina agevolativa all’adozione del “regime di contabilità ordinaria” (sia per obbligo che per facoltà).
La ratio è quella di avere un sistema di rilevazione contabile che consenta di attestare la composizione e le variazioni del patrimonio netto ai fini dell’agevolazione in oggetto.
ACE 2021: i soggetti esclusi
La bozza del testo del Decreto Sostegni Bis non cambia nulla neanche rispetto ai soggetti esclusi, ovvero imprese individuali e società di persone:
- assoggettati alle procedure previste dal Codice della Crisi di Impresa, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di crisi;
- che determinano il reddito su base catastale.
Sono, inoltre, esclusi i seguenti soggetti:
- enti non commerciali;
- società in regime di tonnage tax.
ACE 2021: calcolo e modalità di fruizione del beneficio
Il calcolo dell’ACE deve considerare gli elementi in aumento ed in diminuzione della base su cui calcolare il beneficio. Ovviamente il presupposto necessario è che la base imponibile IRES ed IRAP dell’esercizio considerato sia positiva (stiamo parlando di una deduzione dal reddito d’impresa).
Elementi attivi da considerare sono quindi:
- aumenti di capitale sociale;
- versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
- conversione in azione di prestiti obbligazionari convertibili;
- accantonamenti a riserva di utili.
Elementi passivi sono, invece:
- tutte le riduzioni volontarie del patrimonio netto per attribuzione ai soci di riserve di utili, riserve sovrapprezzo azioni, capitale sociale e/o altre riserve di capitale.
Qualora la norma contenuta nella bozza del Decreto Sostegni Bis fosse confermata, per il 2021 i soggetti beneficiari potrebbero fruire dell’agevolazione anche
“tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite al comma 5, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio”
La modalità di cui sopra è alternativa alla classica deduzione diretta dal reddito d’impresa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: “Super ACE” al 15 per cento in arrivo con il DL Sostegni Bis