Esercizio abusivo della professione: se non si configura un'attività professionale in difetto del titolo abilitativo, per la determinazione del reddito è possibile applicare la presunzione sugli accertamenti bancari, sia per i versamenti che per i prelievi ingiustificati riscontrati sui conti correnti bancari. I dettagli nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21960 del 12 luglio 2022.
In caso di esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra, l’attività svolta va qualificata come illecita e ricade nella generale nozione di illecito civile, penale o amministrativo di cui all’art. 14 della L. 24 dicembre 1993 n. 537.
Di conseguenza i proventi, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all’art. 6 comma 1 del TUIR.
Ai fini della determinazione del reddito, non essendo configurabile un’attività professionale in difetto del titolo abilitativo, è possibile applicare la presunzione sugli accertamenti bancari, sia per i versamenti che per i prelievi ingiustificati riscontrati sui conti correnti bancari.
Queste le importanti indicazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21960 pubblicata il 12 luglio 2022, probabilmente applicabili anche alle altre categorie professionalmente regolamentate.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 21960 del 12 luglio 2022
- Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 21960 del 12 luglio 2022
La sentenza – La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso una serie di avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette con cui l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito per mezzo dell’accertamento bancario il reddito imponibile di un soggetto che esercitava abusivamente la professione di medico odontoiatra.
Più in particolare l’Ufficio non ha ritenuto che il soggetto fosse titolare di reddito di natura professionale e ha ricostruito il reddito del contribuente applicando integralmente la presunzione di cui all’art. 32, primo comma, n. 2, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito d’impresa.
Giunta la controversia in cassazione, il contribuente soccombente ha lamentato falsa applicazione del citato art. 32, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto applicabile la presunzione di evasione anche ai prelevamenti nonostante il contribuente, seppur esercente la propria attività in via abusiva, non poteva essere considerato titolare di reddito d’impresa, ma semmai di natura professionale.
A tale scopo ha invocato la decisione della Corte Costituzionale, successiva al deposito della sentenza impugnata, n. 228 del 6 ottobre 2014, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 primo comma n. 2 secondo periodo del d.P.R. n. 600 del 1973 limitatamente ai prelevamenti.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso non ritenendo rilevante la censura circa l’inapplicabilità della presunzione ai prelevamenti.
Infatti, nel caso di specie, al contribuente è stato contestato l’esercizio abusivo dell’attività di odontoiatra, svolta non avendone titolo. Non è configurabile un reddito da libero professionista in assenza di titolo abilitativo idoneo all’esercizio della professione intellettuale o liberale regolamentata.
Tale professione è quella il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale, e la legge individua quale condizione per il suo esercizio nell’interesse dell’utenza sia il titolo di studio indispensabile sia i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione.
Diversamente da quanto asserito dal contribuente, l’attività svolta abusivamente non può essere considerata, neanche di fatto, di natura professionale in assenza del titolo abilitante ma va qualificata come attività illecita, e i proventi percepiti sono rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, e devono essere assoggettati a tassazione ex art. 14 della L. n. 357 del 1993.
L’attività abusivamente svolta, infatti, ricade nella generale e residuale nozione di “illecito civile, penale o amministrativo” di cui all’art.14 cit., e con riferimento ai proventi non sottoposti a sequestro trova applicazione la presunzione di ricavi di cui all’art. 32, non solo riguardo ai “versamenti” ma anche ai “prelevamenti” non giustificati.
A conclusione della decisione, la Corte di cassazione ha pronunciato quindi l’importante principio di diritto, applicabile si ritiene anche alle altre categorie professionalmente regolamentate, per cui “in tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all’art.1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell’art.14 della I. 24 dicembre 1993 n. 357 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all’art. 32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all’esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Accertamento bancario pieno all’odontoiatra abusivo