Trattamento integrativo, si recupera nel modello 730/2022 il bonus di 1.200 euro non percepito in busta paga nel corso del 2021. Come e per chi? Tra i titolari del diritto colf e badanti, ma anche chi ha rinunciato all'erogazione mensile.
Trattamento integrativo con recupero nel modello 730/2022 per chi non l’ha percepito mensilmente in busta paga.
Il bonus IRPEF di 1.200 euro è una delle voci che contribuisce ad arricchire il rimborso fiscale spettante in caso di dichiarazione dei redditi chiusa a credito.
Le diverse modifiche all’agevolazione introdotte nel corso degli anni non hanno cambiato le regole previste sia in materia di recupero che di restituzione.
Il trattamento integrativo, pari a 100 euro al mese, spetta ai titolari di redditi relativi al 2021 fino a 28.000 euro, soglia superata la quale è riconosciuta un’ulteriore detrazione, che si riduce gradualmente all’aumentare delle somme percepite e si azzera una volta raggiunto il tetto dei 40.000 euro.
Come è possibile recuperare il trattamento integrativo nel modello 730/2022 e quali sono i contribuenti che percepiranno i 1.200 euro come rimborso IRPEF? Passiamo in rassegna le regole da seguire.
Trattamento integrativo, recupero del bonus 1.200 euro nel modello 730/2022: come e per chi
Prima conosciuto come bonus Renzi, poi diventato trattamento integrativo, il bonus IRPEF non è sempre riconosciuto mensilmente in busta paga, ma il mancato accredito con lo stipendio non fa venir meno il diritto a beneficiarne, qualora spettante.
Ecco quindi che con la dichiarazione dei redditi i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti possono recuperare l’importo riconosciuto.
Con l’avvio a pieno regime della stagione del modello 730/2022 è quindi bene fare il punto delle regole per il recupero del bonus di 1.200 euro, partendo da chi ne ha diritto.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 il trattamento integrativo è riconosciuto ai lavoratori dipendenti fino al limite di 28.000 euro di reddito, soglia superata la quale il credito IRPEF si trasforma in detrazione, riconosciuta secondo i seguenti parametri:
- da 28.001 euro a 35.000 euro, parte da circa 97 euro mensili, fino a ridursi progressivamente fino al limite di 80 euro;
- superati i 35.000 euro di reddito e fino a 40.000 euro l’importo base di 80 euro si riduce progressivamente fino ad azzerarsi.
Non hanno diritto a percepire il bonus IRPEF i titolari di redditi rientranti nella “no tax area”, di importo fino a 8.174 euro.
La verifica del reddito effettivamente percepito nel corso del periodo d’imposta è effettuata solo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, ed è questo uno dei motivi per i quali c’è chi preferisce rinunciare al pagamento mensile, e ottenere l’importo spettante in sede di conguaglio o dopo aver presentato il modello 730/2022, per dribblare il rischio di restituzione.
Il recupero del bonus di 1.200 euro interessa quindi in primo luogo chi ha comunicato al proprio datore di lavoro di non voler ricevere il trattamento integrativo mensilmente in busta paga. Ma non solo.
Dovranno percorrere la via del modello 730/2022 alcune categorie di lavoratori, quali colf e badanti, per i quali il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta e non può quindi erogare la somma in busta paga.
Fanno parte dei lavoratori interessati anche coloro che hanno percepito un importo inferiore rispetto a quanto effettivamente spettante, se rientranti ad esempio tra le categorie di beneficiari dell’ulteriore detrazione calibrata sulla base del reddito percepito.
Recupero del trattamento integrativo nel modello 730/2022: come compilare la dichiarazione dei redditi
Sia che ci si avvalga del modello 730 precompilato che nel caso in cui la presentazione della dichiarazione dei redditi avvenga per il tramite di CAF e intermediari, è al rigo C14 che bisognerà inserire le informazioni per il recupero del trattamento integrativo.
Come riportato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate relative al modello 730/2022, nella Colonna 1 bisognerà indicare il codice riportato nel punto 390 della Certificazione Unica 2022, all’interno della quale è inserito:
- il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2022);
- il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.
Se il trattamento integrativo è stato riconosciuto parzialmente, nella Colonna 2 bisognerà quindi riportare l’importo dell’eventuale trattamento erogato dal datore di lavoro, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2022.
Particolare attenzione bisognerà poi prestare in caso di presenza di più modelli CU 2022 non conguagliati. In tal caso nella colonna 1 va riportato:
- il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390;
- il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390.
Inoltre:
- nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
- nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 462 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’;
- nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘4’ o ’6’ o ‘8’ o ‘9’ o ‘13’ o ‘14’.
In presenza di una Certificazione che conguaglia tutti i modelli, all’interno delle colonne da 1 a 4 bisognerà indicare esclusivamente i dati indicati nella CU rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.
Trattamento integrativo con il modello 730/2022: quando arriva il rimborso?
Dopo aver riportato le istruzioni operative per il recupero del trattamento integrativo, è bene evidenziare le regole in materia di pagamento dell’importo emerso dalla dichiarazione dei redditi.
I tempi di rimborso delle somme emerse dal modello 730/2022 sono legati alla data entro la quale è effettuato l’invio telematico e viene elaborato il prospetto di liquidazione.
Gli slot temporali sono sei. Nel dettaglio, il prospetto di liquidazione che consente di gestire le operazioni conseguenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi è elaborato e trasmesso ai fini del rimborso entro le seguenti date:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.
Il credito IRPEF emerso dalla dichiarazione dei redditi, comprensivo anche del trattamento integrativo spettante, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti sulla prima retribuzione utile, e comunque nel mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
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