Tasse scolastiche

In Italia la frequenza della scuola dell’obbligo è gratuita.

L’istruzione obbligatoria dura 10 anni, da 6 a 16 anni di età, periodo entro il quale il finanziamento dei costi legati alla frequenza scolastica è totalmente a carico dello Stato.

Le tasse scolastiche sono dovute esclusivamente per la frequenza del quarto e del quinto anno di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado, e si articolano in quattro diverse tipologie di prelievo.

Sui costi dovuti è in ogni caso possibile beneficiare della detrazione IRPEF, fino ad un massimo di 800 euro di spesa per alunno o studente.

Quali sono le tasse scolastiche

Secondo quanto previsto dall’art. 4 del DPCM 18 maggio 1990, sono quattro le tipologie di tasse scolastiche dovute negli ultimi due anni di frequenza delle scuole secondarie di secondo grado:

  • Tassa di iscrizione, pari a 6,04 euro, dovuta dopo il compimento dei 16 anni di età dello studente e dovuta per la frequenza dell’intero ciclo del corso di studio secondario;
  • Tassa di frequenza, pari a 15,13 euro per ciascun anno di studio dopo il compimento dei 16 anni di età;
  • Tassa di esame, di 12,09 euro, dovuta all’atto di presentazione della domanda di esame di Stato, per esami di idoneità, integrativi, di licenza o qualifica;
  • Tassa di diploma, di 15,13 euro, dovuta alla consegna del titolo di studio.

Sono previsti alcuni casi di esonero dal versamento, per motivi economici, di merito o in caso di appartenenza a categorie tutelate.

Non pagano le tasse universitarie gli studenti che appartengono a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 20.000 euro.

L’esenzione si applica inoltre agli studenti con media di 8 negli scrutini finali.

Sono inoltre dispensati dall’obbligo di pagamento gli studenti delle seguenti categorie:

  • orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
  • figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
  • ciechi civili.

Modello F24 per il pagamento delle tasse scolastiche

Le tasse scolastiche possono essere versate in diverse modalità: con bollettino postale, avvisi di pagamento PagoPA emessi dalle scuole, ma anche utilizzando il modello F24.

Dal 1° gennaio 2020 è possibile il versamento unitario e la compensazione anche per le tasse scolastiche e la risoluzione n. 106/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative.

Per pagare le tasse dovute con il modello F24 bisognerà utilizzare i seguenti codici tributo:

  • “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
  • “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
  • “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
  • “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

In sede di compilazione della delega di pagamento:

  • il codice tributo dovrà essere indicato nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo quale “anno di riferimento” bisognerà inserire l’anno al quale si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Nella sezione “Contribuente” del modello F24 bisognerà invece indicare:

  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.

Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline ed Entratel).

Detrazione IRPEF delle spese scolastiche: incluse anche le tasse

Quando si parla dei costi legati all’istruzione è bene ricordare che è possibile portare in detrazione IRPEF una parte delle spese sostenute, incluse quelle corrisposte per le tasse di iscrizione e frequenza.

La detrazione delle spese scolastiche è pari al 19 per cento e spetta per un massimo di 800 euro di spesa per ciascun alunno o studente.

Si richiede in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi e tra i costi ammessi vi rientrano anche i contributi versati per corsi e laboratori organizzati dalla scuola, per il trasporto scolastico e per le gite e la mensa.

Le tasse universitarie

Nella macro-categoria delle tasse scolastiche, o meglio dire di istruzione, rientrano anche quelle dovute per la frequenza dell’università.

In questo caso l’importo dovuto è stabilito dai singoli Atenei ma, al pari di quanto previsto per la frequenza del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, sono previste specifiche agevolazioni legate all’ISEE del nucleo familiare.

Il decreto MUR n. 1014 del 3 agosto 2021 ha fissato i valori di reddito per determinare chi ha diritto all’esenzione totale o parziale dal versamento delle tasse di iscrizione e frequenza.

La normativa nazionale prevede una no tax area, ossia una soglia di esonero totale delle tasse universitarie, per gli studenti che appartengono a nuclei familiari con ISEE fino a 22.000 euro.

L’esenzione spetta in misura parziale fino alla soglia di 30.000 euro ed è strutturata sempre tenendo come parametro di riferimento l’ISEE del nucleo familiare.

In particolare, l’esenzione parziale dal contributo annuale è così strutturata:

  • ISEE da 22.000 a 24.000 euro: 80 per cento;
  • ISEE da 24.000 a 26.000: 50 per cento;
  • ISEE da 26.000 a 28.000: 25 per cento;
  • ISEE da 28.000 a 30.000: 10 per cento.

Per un quadro più puntuale delle agevolazioni spettanti si consiglia in ogni caso di far riferimento a quanto previsto dal proprio Ateneo. Le singole università possono infatti prevedere soglie più alte per l’accesso all’esonero totale o per l’esenzione parziale, sempre graduando i benefici in base alla situazione economica dello studente.

Dal punto di vista operativo, l’esonero viene applicato previa presentazione dell’ISEE universitario e sui tempi da rispettare è bene rivolgersi alla segreteria dell’università prescelta.

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