Esonero tasse scolastiche, dall'Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni per il rimborso nel caso di pagamento non dovuto. Le regole sono contenute nella risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 3 del 20 febbraio 2020.
Esonero tasse scolastiche, istruzioni in chiaro per il rimborso dell’importo pagato da soggetti non tenuti al versamento.
I chiarimenti sulle modalità di richiesta arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 3 del 20 febbraio 2020.
Nel fornire le proprie indicazioni, l’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che gli studenti, in tutto il proprio percorso di studi, dal nido e fino all’università, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo sugli atti di iscrizione, frequenza, esami, pagelle ed altri documenti che certificano il percorso scolastico.
Nel caso di pagamento delle tasse scolastiche da parte di soggetti esonerati sarà presentando domanda all’Agenzia delle Entrate che si potrà fruire del rimborso. L’importo sarà riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente o in contanti presso gli uffici postali.
Esonero tasse scolastiche, le istruzioni per il rimborso
Gli studenti esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche potranno richiedere il rimborso dell’importo eventualmente pagato all’Agenzia delle Entrate.
Le regole generali sono contenute nel Provvedimento del 7 febbraio 2014, ed è su queste che si concentra la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di consulenza giuridica n. 3 del 20 febbraio 2020.
- Agenzia delle Entrate - risposta consulenza giuridica n. 3 del 20 febbraio 2020
- Imposta di bollo - tasse scolastiche
Il rimborso delle tasse scolastiche dovrà essere richiesto accedendo al sito internet www.agenziaentrate.gov.it, all’indirizzo “Enti e P.A. > Rimborsi > rimborso generico”.
Nel caso di pagamento di imposte e tasse non dovute, il rimborso è riconosciuto previa presentazione di apposita domanda.
L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente e dovrà contenere i motivi per i quali si ritiene di aver diritto alla restituzione della somma versata, allegando contestualmente le distinte dei versamenti eseguiti.
L’importo riconosciuto a rimborso potrà essere riconosciuto mediante accredito diretto sul conto corrente, il cui intestatario dovrà coincidere con il beneficiario della somma, oppure in contanti presso gli uffici postali per importi fino a 999,99 euro.
Tasse scolastiche, niente imposta di bollo su pagelle, attestati, diplomi e altri documenti
Un ulteriore importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’imposta di bollo.
Sono totalmente esonerati dal pagamento del bollo gli atti ed i documenti necessari per l’ammissione, la frequenza e gli esami scolastici della scuola dell’obbligo, della materna o dell’asilo nido, così come le pagelle e gli altri attestati rilasciati dalle stesse.
Inoltre, così come disposto dal DPR n. 642 del 1972, al punto 2, lettera a) della nota in calce all’articolo 4 della tariffa, l’esenzione dall’imposta di bollo si applica anche per:
“gli atti e documenti concernenti l’iscrizione, la frequenza e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare”
La portata dell’esenzione dal pagamento del bollo è quindi ampia.
L’Agenzia delle Entrate ricorda infine che sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche e dall’imposta di bollo gli studenti in condizioni economiche disagiate che sono orfani di guerra o di civili caduti per motivi di lavoro, i figli di invalidi di guerra o lavoro così come i figli di ciechi civili.
Questi ultimi sono esoneri legati a particolari condizioni del nucleo familiare che, tuttavia, si applicano soltanto in via residuale considerando l’ampia portata applicativa delle disposizioni generali in materia di esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche.
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