Tabelle ACI 2025 per fringe benefit e rimborso chilometrico

Francesco Rodorigo - Imposte

Per calcolare il rimborso chilometrico e dei fringe benefit per le auto aziendali è necessario fare riferimento alle tabelle ACI 2025. Le regole per la tassazione

Tabelle ACI 2025 per fringe benefit e rimborso chilometrico

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2025 da applicare dal 1° gennaio per il calcolo del rimborso chilometrico e dei fringe benefit per le auto aziendali.

Servono a determinare i fringe benefit relativi alla concessione ai dipendenti di veicoli aziendali per esigenze di lavoro e private. Riportano infatti i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli.

Le nuove tabelle ACI sono disponibili in pdf e sono suddivise per tipologia di veicolo e all’alimentazione.

La percentuale di tassazione per la determinazione del fringe benefit è fissata al 25 per cento dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale annua, fissata a 15.000 chilometri, sulla base del costo calcolato in base alle tabelle.

Come fare per il calcolo

Ufficiali le nuove Tabelle ACI 2025 dopo la pubblicazione in GU del comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Automobile Club d’Italia.

Saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.

Si tratta delle tariffe aggiornate che consentono di calcolare i fringe benefit per le auto aziendali, cioè l’agevolazione che permette ai lavoratori dipendenti che utilizzano veicoli ad uso promiscuo, sia per lavoro sia per utilizzo privato, di ottenere il corrispondente della retribuzione in natura.

I valori sono poi utilizzati anche per determinare il rimborso chilometrico che spetta al dipendente nel caso in cui si trovi ad utilizzare l’auto privata per necessità legate alla professione che svolge.

Le regole da seguire sono quelle stabilite dal TUIR in materia di fringe benefit, secondo il quale tutte le somme e i valori percepiti nell’ambito del rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Per quanto riguarda in particolare le auto aziendali, il comma 4 dell’articolo 51, alla lettera a), fissa le regole per la determinazione forfettaria del valore che concorre alla formazione della base imponibile. Regole, poi, modificate dalla Legge di Bilancio 2020 che ha ridefinito le percentuali per incentivare l’uso di veicoli a basso impatto ambientale.

Per i contratti stipulati dopo il 1° luglio 2020, dunque, la percentuale da considerare per determinare il reddito imponibile e per calcolare la deducibilità è quella riportata nella tabella di seguito.

Tipologia di veicolo Percentuale
veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 grammi per chilometro 25 per cento
veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro 30 per cento
veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro 50 per cento
veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 grammi per chilometro 60 per cento


Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 continuano invece ad essere applicate le vecchie regole, per cui i veicoli concessi ad uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente per il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, sempre calcolato sulla base dei costi indicati nelle tabelle ACI.

Le Tabelle ACI da applicare dal 1° gennaio 2025

Le tabelle ACI 2025 da utilizzare per il calcolo dei fringe benefit e del rimborso chilometrico per le auto aziendali sono suddivise per tipologia di alimentazione delle auto aziendali.

I documenti in formato pdf sono disponibili di seguito.


Autoveicoli a benzina in produzione e fuori produzione

Tabelle ACI 2025 - Veicoli a benzina in produzione
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Tabelle ACI 2025 - Veicoli a benzina fuori produzione
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Autoveicoli a gasolio in produzione e fuori produzione

Tabelle ACI 2025 - Veicoli a gasolio in produzione
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Tabelle ACI 2025 - Veicoli a gasolio fuori produzione
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Autoveicoli a benzina-GPL e benzina-metano in produzione e fuori produzione

Tabelle ACI 2025 - Veicoli a benzina GPL in produzione
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Tabelle ACI 2025 - Veicoli a benzina GPL, benzina metano e metano esclusivo fuori produzione
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Autoveicoli ibrido benzina e ibrido gasolio in produzione e fuori produzione

Tabelle ACI 2025 - Veicoli ibrido benzina in produzione
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Tabelle ACI 2025 - Veicoli ibrido benzina fuori produzione
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Tabelle ACI 2025 - Veicoli ibrido gasolio in produzione
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Tabelle ACI 2025 - Veicoli ibrido gasolio fuori produzione
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Autoveicoli ibridi plug-in ed elettrici in produzione e fuori produzione

Tabelle ACI 2025 - Veicoli ibridi plug-in in produzione
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Tabelle ACI 2025 - Veicoli ibridi plug-in fuori produzione
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Tabelle ACI 2025 - Veicoli elettrici in produzione
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Tabelle ACI 2025 - Veicoli elettrici fuori produzione
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Motoveicoli e Autocaravan

Tabelle ACI 2025 - Motoveicoli
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Tabelle ACI 2025 - Autocaravan
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Rimborsi chilometrici per il 2025

Le tabelle ACI 2025 devono essere utilizzate anche per calcolare i rimborsi chilometrici per i lavoratori che utilizzano il veicolo. Interessano sia i costi collegati all’utilizzo del mezzo stesso, sia per quelli indipendenti come:

  • carburante;
  • manutenzione;
  • assicurazione;
  • bollo auto.

Il rimborso può essere richiesto con apposita documentazione delle spese e varia a seconda della tipologia del mezzo.

Se il veicolo utilizzato non risulta presente nelle tabelle pubblicate si dovrà scegliere un modello simile, come indicato nella circolare ministeriale 326/1997.

In merito ai rimborsi chilometrici bisogna sottolineare come non siano imponibili gli importi relativi a prestazioni di lavoro eseguite in comuni diversi da quello della sede di lavoro.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E/2015 ha inoltre chiarito altri due aspetti:

  • se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di missione dalla propria residenza è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio (rimborso chilometrico di minore importo), la somma riconosciuta non è imponibile;
  • se la distanza percorsa è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, e viene erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore, la differenza rientra nel reddito imponibile.

Rimborsi chilometrici: le regole su tassazione e deducibilità delle spese

Per quanto riguarda infine le regole sulla tassazione e sulla deducibilità delle spese, il datore di lavoro ha la possibilità di portare in deduzione il 70 per cento dei costi.

Dal punto di vista del dipendente, invece, come detto è prevista la tassazione dei fringe benefit, calcolata sulla base delle tabelle ACI 2025 per i rimborsi chilometrici, in rapporto alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.

La misura del fringe benefit dipende dalla tipologia del veicolo secondo le tabelle riportate.

Il limite dei fringe benefit per il 2025 è stato confermato a 2.000 euro per i dipendenti con figli e a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti.

Entro tali soglie gli importi non concorrono alla formazione del reddito dal lavoro.

Il calcolo può essere effettuato, previa registrazione, accedendo al sito dell’ACI.

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