Le sanzioni sullo spesometro relativo al I semestre 2017 possono essere disapplicate anche in caso di omesso invio telematico entro la scadenza dello scorso anno se lo stesso verrà inviato entro il 6 aprile?
Venerdì 6 aprile 2018 è la scadenza per l’invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute, adempimento comunemente noto come spesometro relativo al secondo semestre 2017, ma anche la scadenza per le correzioni da apportare a quello relativo al primo semestre sempre del 2017.
In questi giorni stanno arrivando alla redazione di Informazionefiscale.it parecchie domande dei lettori interessati a capire se le sanzioni sullo spesometro relativo al primo semestre 2017 possano essere disapplicate:
- sia in caso di omesso invio telematico entro la scadenza prevista dello scorso ottobre (scadenza prorogata per ben cinque volte...)
- oppure se le stesse sanzioni possano essere disapplicate solo ove si tratti di un nuovo invio, correttivo del precedente.
Omesso invio telematico spesometro primo semestre 2017: la norma di riferimento
Per chiarire questo dubbio riportiamo di seguito quanto previsto dal 1° comma dell’articolo 1-ter del DL 148/2017, intervenuto in materia di spesometro:
“Le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 -bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018”.
Il termine del 28 febbraio 2018 di cui parla la norma è stato poi oggetto di proroga al prossimo 6 aprile - sia per lo spesometro relativo al primo semestre che per quello relativo al secondo - per effetto di quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 29190 dello scorso 5 febbraio.
La norma parla di “non applicazione delle sanzioni...relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017”, presupponendo quindi che comunque tale adempimento sia stato fatto - quindi con invio telematico eseguito entro il termine previsto - ma debba essere corretto.
Spesometro primo semestre 2017: disapplicazione sanzioni solo in caso di invio correttivo di uno precedente eseguito entro i termini originariamente previsti
Di conseguenza, ad avviso di chi scrive le sanzioni per lo spesometro relativo al primo semestre 2017 non si applicano solo nel caso in cui l’invio telematico sia stato regolarmente eseguito nei termini di scadenza ordinariamente previsti (considerando anche le varie proroghe) ed il nuovo invio abbia natura solo correttiva e sia comunque eseguito entro il termine di scadenza del prossimo 28 febbraio 2018.
Qualora, invece, lo spesometro del primo semestre 2017 non sia stato inviato entro la scadenza originaria, allora si dovrà procedere con il pagamento delle sanzioni per invio tardivo, con la possibilità di riduzione delle stesse mediante ravvedimento operoso.
Attenzione: il contenuto del presente articolo non ha finalità di consulenza ma solo natura informativa, riflettendo esclusivamente l’interpretazione ed il pensiero dell’autore
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Spesometro I semestre 2017 omesso: si applicano le sanzioni?