Il decreto Omnibus proroga le agevolazioni IVA per le SSD. Novità anche sul regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale e per le cessioni di cavalli
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare, fino al 1° gennaio 2025, il regime di esenzione IVA per le prestazioni rese a soci, associati e partecipanti.
A prevedere la novità è il decreto Omnibus, in vigore dal 10 agosto 2024.
Il DL introduce un’aliquota IVA agevoalta anche per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale e per le cessioni di cavalli a fini non alimentari.
Associazioni e società sportive dilettantistiche: proroga per le agevolazioni IVA
Alcune delle novità del nuovo decreto Omnibus, con “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, riguardano anche lo sport e più in particolare le associazioni e società sportive dilettantistiche.
L’articolo 3 del DL n. 113/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, prevede l’estensione delle agevolazioni IVA per le ASD alle SSD.
In particolare per società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro è prevista la piena equiparazione alle ASD e pertanto viene loro riconosciuta il temporaneo regime di favore IVA sulle prestazioni rese a soci, associati e partecipanti.
Come si legge nel testo, fino all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’articolo 5, comma 15-quater, del DL n. 146/2021, per ASD e SSD si possono applicare le disposizioni previste all’art. 4, comma 4, del DPR n. 633/1972, per cui è disposta la decommercializzazione ai fini IVA delle prestazioni rese da determinate associazioni ai loro soci.
“Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del decreto.”
In pratica la novità consiste nella conferma della proroga del regime di favore applicato alle associazioni sportive per le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro.
L’applicabilità è temporanea, fino all’entrata in vigore del citato articolo 5, comma 15-quater, del DL n. 146/2021, attualmente fissata al 1° gennaio 2025.
Decreto Omnibus: novità per attività sportiva invernale e cessioni di cavalli
Sempre in materi di sport il decreto ha introdotto disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.
L’articolo 5 del decreto Omnibus, inoltre, introduce novità per quanto riguarda l’erogazione di corsi di attività sportive invernali.
In particolare, le modifiche alla Tabella A, parte II-bis , del DPR n. 633/1972 introducono il nuovo numero 1-septies, per cui anche tali attività rientrano tra quelle assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 5 per cento.
La norma individua l’attività sportiva invernale rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI.
I corsi devono essere impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, a condizione che tali corsi non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
Il successivo comma 2, inoltre, stabilisce che fino all’entrata in vigore della citata nuova disciplina introdotta dal DL 146/2021, la misura in questione si applica nel caso in cui le prestazioni non possano fruire del più favorevole regime di esclusione dall’IVA previsto per le associazioni dall’art. 4, comma 4, del DPR n. 633/1972.
Per le prestazioni rese prima del 10 agosto 2024, si applica il trattamento di esenzione, fatta salva l’applicabilità del regime di esclusione.
Con l’obiettivo di sostenere la filiera equina, infine, il successivo comma 4 dell’articolo 5, dispone l’applicazione dell’IVA al 5 per cento per le cessioni di cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari, se effettuate entro 18 mesi dalla nascita del puledro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Società sportive dilettantistiche: proroga per le agevolazioni IVA