Formazione professionale continua (FPC) Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: nuovo regolamento valido dal 2018 e pubblicato dal Ministero della Giustizia.
Regolamento formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: pubblicate le nuove regole valide a partire dal 1° gennaio 2018.
Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei commercialisti nell’ottobre del 2017 e trasmesso al Ministro per l’acquisizione del parere favorevole.
Come riportato da Press Magazine, testata Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il nuovo regolamento per la formazione professionale continua contiene importanti novità.
Regolamento formazione professionale continua Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, file pdf:
- Regolamento formazione professionale continua (FPC) Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Ecco il nuovo regolamento per la formazione professionale continua (FPC) dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili valido a partire dal 2018
Regolamento formazione professionale continua Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: novità 2018
Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contiene alcune importanti novità valide a partire dallo scorso 1° gennaio 2018:
- eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning;
- esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell’elenco speciale e per i non esercenti la professione;
- specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione;
- individuazione, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, numero 202, dei criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi;
- istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza;
- semplificazione delle norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative e riformulazione delle norme aventi ad oggetto i rapporti con i “soggetti autorizzati”;
- riformulazione di alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali al fine di consentire il necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell’equipollenza fissata dall’articolo 5 del Decreto Legislativo numero 39/2010 con la contemporanea introduzione di disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell’obbligo formativo nel triennio in corso.
Refusi da rettificare nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia
Come segnalato sempre nel comunicato stampa ufficiale di Press, nel testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero, sono presenti alcuni refusi. In particolare, si segnala nella Informativa n. 01/2018 del consiglio nazionale dei commercialisti, all’articolo 5, comma 4 del regolamento, dopo le parole “Salvo quanto previsto al comma 6,” è stato omesso il termine “non”.
Pertanto, spiega il Consiglio nazionale
“la disposizione, come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF”
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha già inoltrato al Ministero della Giustizia una richiesta di errata corrige.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regolamento formazione professionale continua Commercialisti ed Esperti Contabili