Redditometro, si riparte: come funzionano i nuovi controlli del Fisco

Riparte il redditometro, lo strumento dell'Agenzia delle Entrate che confronta spese sostenute e reddito del contribuente. Le novità nel decreto MEF datato 7 maggio, pubblicato in GU del 20 maggio

Redditometro, si riparte: come funzionano i nuovi controlli del Fisco

Redditometro al via: parte la nuova stagione di controlli dell’Agenzia delle Entrate basati sul confronto tra spese sostenute e redditi del contribuente.

Dopo lo stop previsto dal decreto Dignità n. 87/2018 a decorrere dal 2016, lo strumento che prende in esame le spese effettuate, parametrandole al reddito del contribuente, è pronto a ripartire per effetto delle novità contenute nel decreto MEF del 7 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale di lunedì 20.

Il decreto definisce nel dettaglio il contenuto induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva, ossia spese sostenute e risparmi, che possono fare da base alla determinazione sintetica del reddito del contribuente. Formalmente l’avvio è previsto dal 2016, ma al netto delle ipotesi di omessa dichiarazione di fatto si partirà dal 2018, tenuto conto dell’ormai decorso della prescrizione per il biennio precedente.

Così come previsto dal decreto Dignità, alla base dell’elaborazione della nuova metodologia c’è il confronto con ISTAT e associazioni dei consumatori, ma di base non cambia la ratio dello strumento.

Dalle spese per abbigliamento e alimenti, fino a quelle mediche così come le spese per l’acquisto di telefoni o per abbonamenti alle pay-tv, il Fisco torna a scandagliare le abitudini d’acquisto dei consumatori, per confrontare i costi sostenuti con i redditi dichiarati.

Redditometro, si riparte: come funzionano i nuovi controlli del Fisco

Sospeso dal Decreto Dignità in via immediata, e retroattivamente per i controlli successivi al periodo d’imposta 2015, il decreto ministeriale del 7 maggio segna la ripartenza del redditometro, strumento utilizzato per la determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche.

Nella tabella A allegata al DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio trovano spazio le informazioni che il Fisco potrà utilizzare per la determinazione della capacità contributiva del contribuente, con un elenco dettagliato di spese che potranno essere confrontate con il reddito dichiarato.

Quattro le macro-categorie individuate dal decreto, Consumi, Investimenti, Risparmio e Spese per trasferimenti, utilizzabili per i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate con il nuovo redditometro.

Per alcune categorie di beni e servizi, per i quali non sarà disponibile l’ammontare effettivo sostenuto dal contribuente, sarà determinata una spesa minima presunta rappresentativa del valore d’uso del prodotto.

Nella pratica, i dati degli elementi utilizzati per determinare la capacità contributiva del contribuente, sulla base delle spese risultanti dall’Anagrafe Tributaria e negli archivi del Fisco o, in alternativa, il contenuto induttivo, saranno vari e onnicomprensivi.

Dalle spese per alimenti e bevande, a quelle sostenute per l’abbigliamento, così come per il mutuo, per l’affitto e per le utenze o i lavori di manutenzione, fino ad esempio a quelle sostenute per medicine e visite mediche così come per bollo auto, assicurazioni o pezzi di ricambio, l’Agenzia delle Entrate potrà scandagliare punto per punto il costo sostenuto e parametrarlo con il reddito del contribuente.

Non solo: il nuovo redditometro prenderà in esame anche le spese sostenute dal contribuente per l’acquisto di telefoni, per gli abbonamenti alle pay-tv o per i servizi di connessione, ma anche per giocattoli, lotto o anche per i giochi online.

Sintetizzando, la presenza di spese superiori al reddito dichiarato, farà scattare i controlli dell’Agenzia delle Entrate: questo il principio alla base del redditometro.

Tra gli elementi indicativi della capacità contributiva del contribuente anche l’importo di tasse e contributi versati così come dei pagamenti per l’assegno all’ex coniuge.

Per la determinazione sintetica del reddito del contribuente l’Agenzia delle Entrate potrà in ogni caso avvalersi di elementi diversi rispetto a quelli tipizzati nella tabella A, in caso di disponibilità di ulteriori voci di spesa sostenute dal contribuente.

Redditometro, il testo del DM MEF del 7 maggio 2024
Scarica il decreto del Ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio
Tabella A allegata al DM MEF 7 maggio 2024
Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva
Tabella B allegata al DM MEF 7 maggio 2024
Tipologie di nuclei familiari e relative aree di appartenenza

Nel redditometro anche le spese di coniuge e altri familiari a carico

Le spese analizzate dal Fisco si considereranno sostenute dal contribuente a cui risultano imputabili sulla base dei dati disponibili o desumibili dall’Anagrafe Tributaria, anche in relazione ai costi sostenuti dal coniuge o altri familiari a carico.

Resteranno fuori invece dal perimetro del redditometro quelle relative a beni e servizi relativi all’attività di impresa, arti o professioni esercitata, se tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Il reddito complessivo accertabile sarà determinato sulla base:

  • delle spese sostenute (tabella A e ulteriori risultanti dall’Anagrafe Tributaria);
  • dalle ulteriori spese riferite a beni nella disponibilità del contribuente, nella misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata dai dati ISTAT o da altre analisi e studi;
  • dalle spese ritenute essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile Soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
  • della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalita’ indicate nella tabella A;
  • della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.

Il decreto MEF specifica che in sede di accertamento, il contribuente potrà dimostrare di aver finanziato le spese attenzionate con redditi diversi rispetto a quelli posseduti nel periodo d’imposta, esenti o ancora esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile, così come sarà possibile provare di aver sostenuto un costo diverso rispetto a quello contestato o di aver pagato con risparmi formati negli anni passati.

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