L'INPS con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018 ha comunicato che i datori di lavoro non saranno più obbligati a erogare in busta paga la quota maturanda del TFR.
Con il messaggio n. 2791 pubblicato il 10 luglio 2018 l’INPS ha informato che a partire da luglio 2018 i datori di lavoro non saranno più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda del TFR per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
In precedenza i lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, potevano richiedere ai rispettivi datori di lavoro, in via sperimentale, di percepire in busta paga la quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.).
A partire dal mese corrente quindi i lavoratori dipendenti del settore privato non potranno più godere di questa possibilità.
Quota TFR in busta paga, cessazione dell’obbligo di erogazione: il messaggio dell’INPS
L’INPS con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018 ha informato che a partire da luglio 2018 i datori di lavoro non saranno più obbligati ad erogare in busta paga la quota maturanda del TFR per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
Pertanto, i datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi di cui alla circolare n. 82/2015.
- Messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018 dell’INPS
- Liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cessazione dell’obbligo di erogazione della Qu.I.R.
La legge si stabilità del 2015 ha previsto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.
Con la comunicazione dell’Istituto previdenziale decade dunque questa possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Quota TFR in busta paga, cessazione dell’obbligo di erogazione: passaggio al riassetto precedente
L’INPS nel messaggio n. 2791 pubblicato il 10 luglio 2018 ha spiegato poi che venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione - dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:
- accantonamento in azienda;
- versamento al Fondo di tesoreria;
- versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quota TFR in busta paga: cessazione dell’obbligo di erogazione a partire da luglio 2018