Quota 102, i termini per ottenere TFR e TFS non cambiano con le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022. Per i dipendenti pubblici il pagamento è previsto una volta perfezionati i requisiti anagrafici riferiti alla pensione di vecchiaia, oppure contributivi fissati per la pensione anticipata ordinaria. Lo specifica la circolare INPS n. 38 dell'8 marzo 2022.
Quota 102, nessuna modifica riguardo i termini di pagamento di TFR e TFS.
I dipendenti pubblici beneficiari di Quota 102 riceveranno la liquidazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR) e di fine servizio (TFS) a partire dalla data di perfezionamento del requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata ordinaria, oppure di anzianità anagrafica utile per la pensione di vecchiaia.
Nello specifico, i trattamenti verranno erogati:
- 24 mesi dopo il conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne.
- 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni.
La data di collocamento a riposo del lavoratore si conferma dunque ininfluente ai fini della decorrenza del pagamento.
Lo chiarisce la circolare INPS n. 38 dell’8 marzo 2022, che riporta le istruzioni riguardo i termini per il pagamento di TFR e TFS per i beneficiari di Quota 102.
Quota 102, non cambiano i termini di pagamento di TFR e TFS
I termini di pagamento delle indennità di fine servizio TFR e TFS per i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici di ricerca beneficiari di Quota 102 decorreranno dalla data di maturazione dei requisiti ordinari per la pensione.
La circolare INPS n. 38 dell’8 marzo 2022 specifica infatti che i termini di pagamento di TFS e TFR non sono stati modificati della Legge di Bilancio 2022, e restano quindi ancorati alle disposizioni introdotte con l’avvio di Quota 100.
- Circolare INPS numero 38 dell’ 8-03-2022
- Articolo 1, comma 87, lettere a), b), c), d), e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che modifica gli articoli 14, 22 e 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Le indennità di fine rapporto TFR o fine servizio TFS potranno essere corrisposte ai dipendenti pubblici titolari del trattamento pensionistico Quota 102 12 mesi dopo il raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia, che attualmente ammonta a 67 anni.
In alternativa, e a seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il pagamento dei trattamenti in questione verrà effettuato 24 mesi dopo il raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne.
Se il beneficiario di Quota 102 raggiunge l’età anagrafica utile per la pensione di vecchiaia nel corso dei 24 mesi, il periodo d’attesa per il riconoscimento del TFR o TFS potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da quest’ultimo evento, se ciò comporta una riduzione dei tempi.
Trascorsi i 12 o 24 mesi, l’INPS evidenzia che rimane in ogni caso fermo l’intervallo aggiuntivo di tre mesi concesso ai fini del pagamento della prestazione previdenziale.
Quota 102, anticipo TFS per i dipendenti statali
La circolare INPS n. 38 dell’8 marzo 2022 conferma la possibilità per i beneficiari del trattamento pensionistico Quota 102 di accedere all’anticipo finanziario del TFS, misura prevista dall’articolo 23 comma 2 del decreto legge n. 4 del 2019, secondo le modalità chiarite nella circolare dell’Istituto n. 130 del 17 novembre 2020.
L’anticipo finanziario permette ai dipendenti statali di richiedere a banche e altri intermediari finanziari il pagamento dell’indennità di fine servizio, mediante un finanziamento di importo fino a 45.000 euro netti, senza dover attendere i tempi indicati sopra.
Per ottenere il finanziamento resta quindi necessaria una certificazione apposita della struttura INPS competente per l’erogazione degli anticipi di TFS e TFR, che sarà rilanciata entro 90 giorni dalla data della domanda.
Si ricorda che non l’anticipo del TFS non può essere richiesto dal personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quota 102, non cambiano i termini di pagamento di TFR e TFS