DL Milleproroghe: superbonus alberghi fino al 31 marzo 2025

Emanuele Muzzi - Incentivi alle imprese

Con l'approvazione del Decreto Milleproroghe da parte del Consiglio dei Ministri, gli interventi di potenziamento delle strutture turistiche conclusi entro il 31 marzo 2025 permetteranno comunque di accedere al superbonus alberghi

DL Milleproroghe: superbonus alberghi fino al 31 marzo 2025

Il Decreto Milleproroghe interviene anche sul turismo.

In data 9 dicembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, ovvero l’atto normativo con cui il Governo proroga alcuni termini previsti da altre leggi o decreti.

Tra le novità, è stata approvata la proroga del superbonus alberghi, misura che agevola gli investimenti di potenziamento delle strutture ricettive.

DL Milleproroghe: superbonus alberghi fino al 31 marzo 2025

Nel comunicato stampa diffuso dal Consiglio dei Ministri il 9 dicembre 2024 è fornito il riepilogo di alcuni degli interventi contenuti all’interno del Decreto Milleproroghe.

Tra le misure legate al turismo, il cosiddetto “superbonus alberghi” è stato prorogato fino al 31 marzo 2025, data entro la quale gli interventi per il potenziamento dell’offerta turistica dovranno essere conclusi.

Si tratta dell’agevolazione introdotta con l’articolo 1 del decreto legge n. 152/2021, che prevede sia un credito d’imposta fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, sia un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese sostenute e comunque in misura non superiore a 100.00 euro.

La misura si applica per le spese sostenute nel periodo tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024 per gli interventi:

  • di incremento dell’efficienza energetica delle strutture;
  • di riqualificazione antisismica;
  • di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti;
  • di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • di digitalizzazione.

Rimangano invariati anche i destinatari dell’agevolazione, che sono:

  • le imprese alberghiere;
  • le imprese che esercitano attività agrituristica;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Si specifica che non sarà possibile effettuare nuove domande per l’accesso all’agevolazione, ma che potranno beneficiare del credito di imposta e del contributo a fondo perduto anche coloro che termineranno gli interventi individuati dall’articolo 1 del decreto legge n. 152/2021 dopo il 31 dicembre ed entro il 31 marzo 2025.

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