Polizze catastrofali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio il decreto attuativo. Confermata la scadenza del 31 marzo 2025 per le imprese. Assicurazioni già in essere da adeguare

Polizze catastrofali, sul filo di lana rispetto alla scadenza del 31 marzo 2025 arriva l’atteso decreto attuativo.
Il decreto MEF-MIMIT n. 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio, definisce le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
L’obbligo per le imprese di stipulare assicurazioni a copertura dei rischi derivanti da calamità naturali è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 ed è ora corsa contro il tempo per adeguarsi entro il termine di fine marzo.
Polizze catastrofali, decreto attuativo in GU sul filo di lana: scadenza il 31 marzo
La pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale è il passo che conferma la scadenza ormai prossima del 31 marzo 2025.
Per le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle imprese, dopo un lungo tira e molla e dopo l’ipotesi non concretizzata di un ulteriore rinvio nel Milleproroghe 2025, è tempo di confrontarsi con l’obbligo di stipula di polizze a copertura dei danni catastrofali.
Dovranno essere assicurati gli eventi catastrofali quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, secondo le definizioni fornite dal decreto attuativo approdato in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio:
- alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
La copertura dovrà riguardare le immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa, quali terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Il premio di assicurazione dovuto sarà determinato in misura proporzionale al rischio. Ai fini del calcolo dell’importo quindi, sarà considerata anche l’ubicazione, la vulnerabilità dei beni assicurati, considerando eventuali basi storiche, mappe di pericolosità o rischiosità del territorio. In campo anche modelli predittivi, utili per valutare l’evoluzione nel tempo della probabilità di accadimento di eventi catastrofali.
Polizze assicurative da adeguare entro 30 giorni
Il testo del decreto attuativo fornisce ulteriori importanti dettagli, tra cui quelli relativi alla copertura fornita dalle polizze assicurative.
Rimandando al documento integrale, allegato in calce all’articolo, il decreto pubblicato in GU prevede a titolo di esempio che le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo, secondo i seguenti criteri:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma stessa assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Inoltre, per la fascia fino a 30 milioni di euro, le polizze potranno prevedere uno scoperto - che resta quindi a carico dell’assicurato - non superiore al 15 per cento del danno complessivamente indennizzabile.
Guardando invece agli aspetti operativi, il decreto prevede l’adeguamento dei testi delle polizze assicurative entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e quindi nel rispetto della scadenza del 31 marzo 2025 per la stipula da parte delle imprese.
In caso di polizze già in essere, l’adeguamento è previsto dal primo rinnovo o dal primo quietanzamento utile.
Inoltre, in caso di eventi catastrofali verificatisi entro la scadenza del 31 marzo, alle imprese di assicurazione è richiesto di valutare l’adeguatezza della proposta tariffaria, entro 30 giorni dall’evento, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.
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