L'INPS, con la circolare pubblicata il 7 maggio 2019, ha reso nota la modalità di riduzione degli importi delle pensioni che superano i 100.000 euro lordi annui.
Pensioni d’oro: l’INPS con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 ha chiarito qual è la modalità di riduzione degli importi dei trattamenti previdenziali superiori a 100.000 euro lordi annui a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023.
A stabilire la riduzione dei suddetti trattamenti pensionistici è stata La Legge di Bilancio 2019 proposta dal Governo giallo-verde ed entrata in vigore il 31 dicembre 2018.
Ma vediamo nel dettaglio in basi a quali aliquote viene effettuata la riduzione degli assegni previdenziali per questo tipo di trattamenti previdenziali e per quali prestazioni sono necessarie per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo.
Pensioni d’oro: ecco le istruzioni dell’INPS sulla determinazione della riduzione dei trattamenti pensionistici
Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019, l’INPS ha comunicato qual è la modalità di riduzione degli importi dei trattamenti previdenziali superiori a 100.000 euro lordi annui a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023.
Questo in seguito all’introduzione della Legge di Bilancio 2019 che ha stabilito che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
- 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
Riduzione pensioni d’oro: le prestazioni necessarie per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo
Per individuare l’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro è necessario fare riferimento agli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche, compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.
Non sono invece determinanti, per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo, le seguenti prestazioni:
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni e per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Riduzione pensioni d’oro: la modalità di applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici
L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
L’INPS per spiegare meglio la modalità di applicazione della riduzione delle pensioni d’oro ha fornito anche alcuni casi semplificativi.
Se ad esempio un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a 70.000 euro, uno a carico della CTPS di importo pari a 50.000 euro e uno a carico della Gestione separata di importo pari a 20.000 euro. Per determinare l’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si dovrà considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000.
Se invece la quota di importo è compresa tra 100.000,01 euro e 130.000,00 euro si applicherà l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a 4.499,99 euro, per la successiva quota di importo compresa tra 130.000,001 euro e 140.000 euro, invece si applicherà l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a 2.499,99 euro.
Per ulteriori informazioni potete consultare la circolare n. 62 pubblicata il 7 maggio 2019 dall’INPS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni d’oro: l’INPS ha chiarito le modalità di riduzione degli importi