La pensione anticipata ottenuta con le Quote (100, 102 e 103) non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. In questi casi il trattamento viene sospeso e l'INPS procederà al recupero delle somme erogate indebitamente. Lo ha chiarito l'Istituto nel comunicato stampa del 30 gennaio
La pensione anticipata flessibile non è cumulabile con il reddito da lavoro, sia dipendente sia autonomo.
Lo chiarisce l’INPS che nel comunicato stampa del 30 gennaio ricorda la normativa in vigore e che il mancato rispetto della stessa comporta la sospensione del trattamento e il recupero delle mensilità erogate indebitamente.
Per le pensioni con Quota 100, 102 e 103, infatti, non è prevista la possibilità di cumulo fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’unica eccezione è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale purché non superino i 5.000 euro lordi nell’anno.
Pensione anticipata e reddito da lavoro sono cumulabili? I chiarimenti dell’INPS
L’INPS con il comunicato stampa pubblicato il 30 gennaio 2024 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla cumulabilità delle pensioni con il reddito da lavoro.
Nello specifico, l’Istituto ribadisce il fatto che la normativa in vigore stabilisce alcuni casi in cui la pensione e il reddito da lavoro non sono compatibili.
Si tratta in particolare della pensione anticipata, quella ottenuta con Quota 100, 102 e 103. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 ha confermato l’applicazione di Quota 103 anche per l’anno in corso ma ha introdotto una serie di penalizzazioni per chi ne usufruisce.
La non cumulabilità della pensione anticipata con il reddito da lavoro, continua l’INPS, è prevista a partire dal primo giorno di decorrenza del trattamento pensionistico e fino alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
L’incumulabilità riguarda sia i redditi da lavoro dipendente sia quelli da lavoro autonomo.
Lo stesso Istituto al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione provvede ad informare gli interessati riguardo il cumulo della somma ricevuta con il reddito da lavoro.
Anche i pensionati e le pensionate, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS la ricezione di eventuali redditi da lavoro. Per farlo devono utilizzare gli appositi modelli dichiarativi, 730 e redditi PF.
Cumulabilità pensione anticipata e reddito da lavoro: eccezione per compensi occasionali sotto i 5.000 euro
La normativa, dunque, non prevede la possibilità di cumulo del trattamento di pensione anticipata con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Esiste, però, un’eccezione. Il cumulo è possibile solo con eventuali redditi da lavoro autonomo occasionale e purché questi non superino il limite massimo di 5.000 euro lordi annui.
Un limite che dal 2024 si applica anche per i lavoratori e le lavoratrici accedono alla pensione con l’Ape Sociale, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024.
Come già chiarito anche nelle circolari n. 11 e n. 117 del 2019, inoltre, nel calcolo della soglia di 5.000 euro vanno considerati tutti i redditi annuali che derivano da lavoro autonomo occasionale, compresi quelli che possono essere ricondotti all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia.
L’INPS, infine, ricorda che nei casi in cui tale regime di incumulabilità non venisse rispettato, si procederà alla sospensione del trattamento e al recupero delle mensilità erogate indebitamente.
Le pensioni di vecchiaia, di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Lo stesso anche per la pensione anticipata contributiva e per Opzione Donna.
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