OIC 26: le operazioni in valuta estera

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Il principio contabile nazionale numero 26 disciplina la classificazione e la valutazione delle attività e passività in valuta estera

OIC 26: le operazioni in valuta estera

Il principio contabile nazionale numero 26 sulle Operazioni in valuta estera disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni in valuta estera, nonché le informazioni da presentare in Nota integrativa.

È un documento che ha recepito le novità introdotte dal Decreto Legislativo numero 139/2015, modificando alcuni articoli del Codice civile legati al contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2016 migliorando il coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili (IAS/IFRS), specialmente per quanto riguarda il concetto di passività e attività monetaria, prevista dallo IAS 21.

Altri aspetti oggetto di variazione sono la disciplina delle operazioni di copertura per il rischio di cambio e la possibilità, per il redattore, di applicare le disposizioni in oggetto prospetticamente, e non soltanto retroattivamente, ai sensi dell’OIC 29.

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OIC 26: cos’è un’operazione in valuta estera?

Un’operazione in valuta estera è un’operazione effettuata dalla società che intrattiene rapporti commerciali e finanziari con aziende estere, generando crediti e debiti in una valuta diversa dall’Euro.

Tali operazioni possono essere ad esempio l’acquisto o vendita di beni o servizi, prestiti erogati o ricevuti, acquisto di un bene strumentale avvenuto con interlocutori stranieri la cui valuta è diversa dall’euro.

L’articolo 2424 del codice civile non prevede voci specifiche dello stato patrimoniale ove iscrivere le attività e le passività in valuta estera.

Di conseguenza, la classificazione nello Stato Patrimoniale delle attività e passività in valuta è effettuata secondo i criteri dettati dall’ OIC 26.

In riferimento a quanto disposto dal principio contabile IAS 21, a cui le modifiche normative dell’ OIC 26 si sono ispirate, un’operazione in valuta estera può determinare l’iscrizione in bilancio di attività o di una passività monetarie o non monetarie.

Per elementi monetari intendiamo le attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili.

Sono quindi elementi monetari:

  • i crediti e debiti,
  • le disponibilità liquide,
  • i ratei attivi e passivi,
  • i titoli di debito.

Di contro, gli elementi non monetari sono le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili, quali ad esempio le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni, i titoli, le rimanenze, gli anticipi per l’acquisto o vendita di beni/servizi e i risconti attivi e passivi.

L’iscrizione iniziale in bilancio delle attività e passività in valuta estera, avviene secondo le disposizioni dell’articolo 2425-bis del codice civile per cui:

“i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. Il cambio corrente individuato dalla norma è il tasso di cambio a pronti alla data dell’operazione”

Riguardo la valutazione e le iscrizioni successive di passività e attività in valuta estera, l’intervento normativo ha modificato l’ OIC 26, che al paragrafo 24 distingue due diversi metodi di valutazione per le attività e passività definite monetarie e non monetarie:

“Le attività e le passività monetarie in valuta, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.”

A fine esercizio verrà rilevato quindi in conto economico l’utile o la perdita su cambi nella voce C17-bis: essi nascono dalla conversione di attività e passività in valuta, incassate nell’esercizio o anche non ancora realizzati

Per le attività e passività non monetarie, il cambio a pronti di fine esercizio viene preso in considerazione solo per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta al fine di determinare il valore recuperabile e l’eventuale perdita durevole di valore.

OIC 26: operazioni in valuta estera: casi particolari

Il principio contabile OIC 16 illustra tre casi particolati in cui il redattore del bilancio può imbattersi: lavori in corso su ordinazione in valuta estera, partecipazioni valutate al metodo del patrimonio netto e il caso dell’esistenza di Fondi rischi e oneri in valuta estera.

Nel caso di “Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera”, occorre innanzi tutto procedere alla traduzione degli stessi in euro e, successivamente, procedere alla valutazione della partecipazione secondo la specifica disciplina contabile del metodo del patrimonio netto, per la quale si rinvia all’ OIC 17.

Per quanto riguarda i Fondi per rischi e oneri in valuta estera, essi sono connessi ad attività e passività in valuta sono assimilabili a poste monetarie dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Per cui, l’importo stimato in valuta dei fondi rischi ed oneri è convertito al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.

Per i [lavori in corso su ordinazione trattati nell’ OIC 23, bisogna distinguere il metodo di contabilizzazione utilizzato: percentuale di completamento o commessa completata.

Nel primo caso, i lavori in valuta estera contabilizzati per competenza in base al metodo dello stato di avanzamento dei lavori, generano a fine esercizio delle rimanenze assimilabili ad un credito, che sono iscritte nell’attivo e convertite con il cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.

Nel caso di lavori in corso su ordinazione valutati in base alla commessa completata, i ricavi e il rispettivo margine sono iscritti interamente al momento del completamento dell’opera e le rimanenze (iscritte al costo) vengono considerate poste non monetarie, e pertanto valutate al cambio storico.

OIC 26: informazioni da fornire in nota integrativa

L’OIC 26 nella sua nuova versione ha mantenuto intatti i paragrafi destinati alla Nota Integrativa, con riferimento alle disposizioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, Codice civile, qualora queste informazioni abbiano carattere di rilevanza:

  • i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all’origine in euro;
  • le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, nonché per le voci del patrimonio netto, la loro formazione e il loro utilizzo;
  • gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio;
  • le voci di patrimonio netto devono essere indicate, specificando in appositi prospetti la loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

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