Lavoro intermittente: novità per calcolo e invio delle denunce Uniemens

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS illustra le novità in vigore da aprile per il calcolo e la trasmissione delle denunce Uniemens per il lavoro intermittente

Lavoro intermittente: novità per calcolo e invio delle denunce Uniemens

Da aprile 2025 sono operative le nuove modalità di computo e di trasmissione delle denunce Uniemens per i lavoratori e le lavoratrici intermittenti.

A fornire il quadro della situazione è l’INPS con il messaggio n. 1322, pubblicato il 18 aprile.

A partire dalle denunce di competenza di aprile per i datori di lavoro privati non agricoli sarà obbligatorio trasmettere il flusso Uniemens anche per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità.

Questo anche se non percepiscono alcun compenso in quel mese.

Lavoro intermittente: novità per calcolo e invio delle denunce Uniemens

Come indicato dall’INPS nel messaggio n. 1322/2025, da aprile sono operative le novità che riguardano le modalità di computo e di trasmissione delle denunce Uniemens in caso di lavoro intermittente, detto anche a chiamata.

Si tratta ricordiamo dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti che svolgono l’attività in modo saltuario, solo quando vengono chiamati dal datore di lavoro.

I chiarimenti forniti dall’Istituto riguardano in particolare i datori di lavoro privati non agricoli.

Per quanto riguarda il computo dei lavoratori e delle lavoratrici intermittenti, l’INPS specifica che dal 2001, nelle denunce mensili, è attivo un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento “ForzaAziendale”) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.

Qui deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti (compresi quelli non retribuiti) a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.

I dipendenti intermittenti devono essere calcolati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Il periodo da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

Poiché il computo in organico dei lavoratori intermittenti deve essere effettuato sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, anche il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere plurimensile.

Ai fini della compilazione dell’Uniemens, quindi, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Novità per l’invio dell’Uniemens da aprile 2025

A partire dal mese di competenza di aprile 2025, inoltre, l’Uniemens deve essere inviato anche in riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici intermittenti senza indennità di disponibilità, anche nei casi in cui questi non percepiscano alcun compenso in quel mese.

Pertanto, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00 in “TipoLavStat”, senza valorizzazione delle settimane.

Le Strutture territoriali INPS quindi non sospenderanno più le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui questi non svolgono attività lavorativa.

INPS - Messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025
Lavoratori intermittenti. Precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce

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