Il lavoratore che agisce in giudizio contro il datore di lavoro, se perde, deve pagare le spese processuali. Lo ha confermato la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 268 dell'11 dicembre 2020.
Il lavoratore che perde in giudizio viene condannato alle spese: è il principio ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.268 dell’11 dicembre 2020, pubblicata il 16 dicembre.
La Consulta ha riconfermato il principio della soccombenza anche per il dipendente che, seppur considerato parte “più debole”, in caso agisca in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro e perda la causa, è comunque a obbligato a pagare le spese processuali, le sue, e quelle dell’avversario.
È vero, infatti, che il processo comporta, sia dei costi connessi alle prestazioni dei professionisti implicati nel processo, sia dei costi relativi alle attività degli organi giurisdizionali.
Tali costi sono a carico di ciascuna parte che li deve anticipare con riferimento a ciascun atto che compie, per poi sperare di vederseli restituire dal proprio avversario qualora vinca la causa.
Lavoratore che perde in giudizio: per la Consulta deve pagare le spese
Le norme impugnate dall’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Napoli, sezione lavoro, ha sottoposto la questione alla Corte sono:
- l’ art. 91, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
Si tratta delle norme che prevedono la condanna alle spese per i casi di soccombenza a seguito del rifiuto di una proposta conciliativa.
La Corte d’Appello di Napoli, infatti, evidenzia la diseguaglianza economica delle parti, che indurrebbe il lavoratore ad accettare la proposta conciliativa del datore di lavoro, seppur svantaggiosa, al fine di evitare il rischio di essere condannato alle spese.
- Corte Costituzionale Sentenza n. 268 del 2020 - lavoratore condanna alle spese
- Sentenza Corte costituzionale n. 268 del 2020 su condanna alle spese del lavoratore che perde in giudizio
Insomma, la scelta di conciliare per il dipendente non sarebbe “libera” e quindi contrario al diritto di azione in giudizio sancito dalla costituzione ( art. 24 Cost.) o anche del più generale principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
La Corte, come di consueto, si pronuncia sulla questione sollevata ma, al contempo afferma dei principi generali riferiti sia ai dipendenti del settore privato che quelli pubblici.
Il lavoratore se soccombe deve pagare le spese: la pronuncia della Corte
La Consulta si è espressa in senso negativo sul punto.
La qualità di lavoratore della parte che agisce o resiste nel giudizio che ha per oggetto diritti ed obblighi che derivano dal rapporto di lavoro non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per derogare alla par condicio processuale.
Parità processuale che è ben richiamata dall’art 111 della Costituzione e che, in presenza di disuguaglianze di carattere economico e sociale, come in questo caso, trova un possibile riequilibrio in appositi istituti diretti ad assicurare a coloro che non hanno i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, uno fra tutti, il gratuito patrocinio.
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