In queste settimane in cui si parla con insistenza di una sua profonda riforma torniamo su un grande classico: l'Irap è un'imposta statale o regionale? Ecco un'analisi critica e qualche spunto di riflessione.
La riforma fiscale in cantiere prevede il superamento dell’IRAP in due direzioni: da un lato, verrebbe abolita per i piccoli contribuenti (professionisti, lavoratori autonomi e società di persone); dall’altro verrebbe accorpata all’IRES per le società di capitali.
Negli anni passati uno dei punti su cui dottrina e addetti ai lavori hanno maggiormente dibattuto è quello legato alla natura nazionale o regionale di questa imposta.
In effetti, l’Irap è un’imposta di carattere reale e territoriale; proprio queste caratteristiche impongono particolare attenzione alle regole sulla territorialità con il duplice obiettivo di:
- escludere dalla base imponibile la quota di valore della produzione netta riferibile ad attività svolte all’estero;
- ripartire la produzione netta tra le singole regioni.
Effettivamente una delle questioni più complesse in tema di Irap riguarda proprio la natura dell’imposizione fiscale: si tratta di un’imposta statale o regionale?
Irap: imposta statale o regionale? Le sentenze della Corte Costituzionale
Il punto da cui partire è inevitabilmente la riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione, che ha novellato gli articoli 117 e 119 della Carta costituzionale, concernenti la questione dell’autonomia finanziaria delle regioni, fissando i principi di carattere generale a cui questa deve essere informata.
Le sentenze della Corte costituzionale n. 296/2003 e n. 241/2004, hanno sancito che la potestà tributaria delle Regioni riveste una mera funzione di tipo attuativo.
La situazione di incertezza nel campo della finanza regionale era dettata dalla mancata emanazione di norme di principio di cui al novellato articolo 117, comma 3, della Costituzione, atteso che rientrano, ai particolari fini dell’argomento in trattazione, nell’ambito della legislazione concorrente statale e regionale menzionata dal citato articolo, tra l’altro
“l’armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”
Ad avviso della Consulta, poiché non trova attuazione in campo tributario la legislazione concorrente, l’Irap resta attratta alla legislazione statale e conserva tutti i requisiti di qualsiasi tributo erariale.
In particolare, le sentenze in oggetto hanno dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80 (delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), eccepita da alcune Regioni in relazione ai riformati articoli 117 e 119 della Costituzione.
Si presti particolare attenzione all’articolo 8 della legge delega rubricato “la graduale eliminazione dell’imposta sulle attività produttive”, mentre l’articolo 10, rubricato come “attuazione, raccordi e copertura finanziaria”, ai commi 4 e 5, prevede che la variazione delle entrate determinata dalla progressiva riduzione dell’Irap sia oggetto di modifiche da apportarsi in sede di legge finanziaria. In sintesi, le competenze regionali garantite in materia di Irap dai richiamati articoli 117 e 119 della Costituzione verrebbero lese, sia perché l’Irap è qualificato a tutti gli effetti un tributo proprio delle Regioni, sia perché con il nuovo titolo V della Costituzione lo Stato ha perso il potere di disciplinare i tributi propri delle Regioni.
La Corte ritiene che le competenze regionali in materia di Irap siano solo di carattere attuativo, dal momento che l’Irap non può considerarsi un “tributo proprio” dell’ente regionale, considerando che alla luce del novellato articolo 119, secondo comma, della Costituzione, possono ritenersi tali solo quelli istituiti dalle regioni con proprie leggi. Pertanto, a parere della Consulta, la disciplina Irap appartiene alla disciplina esclusiva dello Stato, ex articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La Corte ha altresì precisato che affinché le Regioni possano essere titolari di un autonomo potere impositivo è necessario l’intervento del legislatore statale che, allo scopo di coordinare l’insieme della finanza pubblica, deve fissare i principi ai quali le regioni dovranno attenersi, nonché la misura della potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Quindi, in carenza della legislazione statale di coordinamento, ad avviso della Corte, la potestà normativa in materia tributaria non può che spettare allo Stato.
Essa conclude sostenendo che non essendo l’Irap, per le ragioni esposte, un tributo regionale, nulla si può eccepire in ordine all’attività di natura modificativa posta in essere dallo Stato sulla disciplina della stessa. Spetta allo Stato, dunque, qualsiasi intervento sulle disposizioni normative regolanti l’Irap, come quelli proposti attraverso la legge delega di riforma del sistema fiscale. Anzi, per la Corte costituzionale, la citata legge delega numero 80/2003 non arreca alcuna lesione all’autonomia finanziaria regionale neanche da un punto di vista quantitativo, in quanto il legislatore nazionale ha previsto nella legge delega i meccanismi compensativi che dovranno colmare la riduzione dell’Irap e garantire, allo stesso tempo, l’autonomia regionale sotto il profilo finanziario.
Irap: imposta statale o regionale? L’intervento della Legge Finanziaria 2008
Successivamente, il legislatore è intervenuto sulla questione dell’inquadramento dell’imposta con la Legge Finanziaria 2008 (Legge numero 244/2007).
Ai commi 43-45, infatti, si è sottratta rilevanza alla questione sulla quale la Corte Costituzionale era intervenuta in più occasioni. In particolare, si è chiarito come la struttura dell’imposta faccia ritenere senza dubbio che si tratti di tributo di competenza erariale, ancorché il relativo gettito sia destinato alle Regioni.
In questo modo si è data parziale attuazione all’articolo 119 della Costituzione, sottolineando la vocazione federalista dell’imposta.
Tale quadro normativo si chiude con la fondamentale disposizione contenuta nell’articolo 24 del D.lgs. 446/1997 la quale prevede che:
“le Regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente Titolo, le procedure applicative dell’imposta”
E ancora sull’attività di accertamento: “l’accertamento delle violazioni alle norme sull’Irap compete alle amministrazioni regionali”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Irap: imposta statale o regionale?