Industria 4.0: credito d’imposta ridotto senza interconnessione dei beni

Emanuele Muzzi - Incentivi alle imprese

L'Agenzie delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi per periodo di imposta ultrannuale riguardo gli investimenti nell'ambito del Piano Industria 4.0. Inoltre, per fruire del credito in misura piena è fondamentale che sia avvenuta l'interconnessione dei beni

Industria 4.0: credito d'imposta ridotto senza interconnessione dei beni

Con la risposta a interpello n. 239, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al credito di imposta relativo a Industria 4.0.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate analizza il caso di una società che non ha potuto indicare in dichiarazione dei redditi il credito di imposta maturato, in quanto l’esercizio è stato avviato a fine 2022 e chiuso nel dicembre 2023.

Inoltre, viene sottolineata l’importanza dell’interconnessione dei beni al fine di beneficiare del credito di imposta nella sua misura piena.

Si ricorda che il Piano Industria 4.0 è una misura che riconosce un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che investano in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato, a partire dal 16 novembre 2020.

Vediamo nel dettaglio il caso esaminato dall’AdE.

Industria 4.0 in dichiarazione dei redditi per la società con periodo di imposta ultrannuale

Il caso portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società che è stata costituita nel 2022 e che ha chiuso il suo primo esercizio a fine 2023.

Tale società, nel novembre del 2022, ha acquistato un macchinario che vanta delle caratteristiche tecniche per poter beneficiare del credito di imposta relativo agli investimenti effettuati nell’ambito del Piano Industria 4.0.

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, il macchinario acquistato dall’istante rientra perfettamente all’interno di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1057 della legge n.178 del 2020, in quanto il credito di imposta viene riconosciuto:

  • alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

oppure

  • alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Poiché l’istante afferma di aver effettuato l’investimento nel 2022, è consentito l’accesso al credito di imposta.

La novità che emerge dal parere dell’Agenzia delle Entrate consiste però nel come debbano essere effettuati gli adempimenti dichiarativi.

Infatti, come è possibile leggere nella risposta, l’istante dovrà compilare il modello Redditi SC 2024 relativo al periodo di imposta 2023, in quanto esso è utilizzabile anche dai contribuenti con periodo di imposta superiore a 365 giorni che sia stato chiuso il 31 dicembre 2023.

Ciò significa che l’istante, pur avendo effettuato l’investimento nel 2022, dovrà compilare il quadro RU, relativo al credito di imposta, come se il bene fosse stato acquistato nel 2023.

Infine, l’AdE specifica oltre agli altri campi del quadro RU, si dovranno compilare in particolare il rigo RU5 (colonne 1 e 3) e il rigo RU130.

Industria 4.0: come compilare il modello F24

Il credito di imposta può quindi essere usato in compensazione nel modello F24, indicando il codice tributo “6936”.

Per quanto riguarda l’anno di riferimento, bisogna indicare l’anno in cui è iniziato l’investimento.

Industria 4.0: credito di imposta ridotto senza interconnessione dei beni

Invece, per quanto riguarda l’utilizzo del credito di imposta, esso, come specificato dal comma 1059 della legge sopracitata, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione:

in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi da 1056 a 1058-ter del presente articolo.”

Nel caso esaminato dall’AdE il macchinario è entrato in funzione a partire dal 1° gennaio 2023, tuttavia l’istante non ha fornito informazioni per quanto riguarda la data di interconnessione, di conseguenza l’istante potrà beneficiare del credito di imposta in misura piena soltanto a partire dal periodo di imposta in cui il bene è stato interconnesso.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, citando la circolare n, 9/2021, ricorda che se il bene acquistato entra in funzione nonostante non sia interconnesso,

... il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena”.

Si ricorda che per “misura ridotta” si intende l’aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” e corrisponde al 10 per cento e al 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei commi 1054 e 1055 della Legge di Bilancio 2021.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la risposta n. 239/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Risposta n. 239/2024
Scarica qui la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 239/2024

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