Con la risposta all'interpello n. 323/2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui l'importo dell'incentivo all'esodo sia versato in un fondo pensione verrà applicata l'IRPEF in base al criterio di tassazione separata. All'esodo non si applica la neutralità fiscale, la quale è riservata esclusivamente al TFR.
Incentivo all’esodo, l’IRPEF va pagata anche se l’importo è destinato ad un fondo pensione.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello n. 323 del 3 giugno 2022.
Secondo il TUIR, Testo unico delle imposte sul reddito, la somma che deriva dall’incentivo all’esodo può essere trasferita nel fondo solamente al netto dell’imposta sul reddito, calcolata in base alla regola della tassazione separata.
La neutralità fiscale non si applica all’incentivo all’esodo neanche se destinato alla previdenza integrativa. Questa è prevista solamente al caso del TFR.
Incentivo all’esodo: si paga l’IRPEF anche se l’importo è destinato al fondo pensione
L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 323/2022 ha specificato che l’incentivo all’esodo non può essere versato in un fondo pensione senza pagare l’IRPEF sulla somma.
Il caso in questione riguarda un contribuente che, avendo risolto anticipatamente il proprio contratto di lavoro con un accordo per l’esodo incentivato, ha chiesto di poter versare l’importo lordo nel fondo pensione integrativo.
La motivazione è che a suo parere dovrebbe essere applicato il criterio di neutralità fiscale, il principio che si applica alla quota di trattamento di fine rapporto (TFR), il quale è esente da tassazione se destinato ad un fondo pensione.
L’incentivo all’esodo è un trattamento economico concesso ai lavoratori per favorire la risoluzione del contratto anticipata mediante un accordo.
L’accordo, individuale o sindacale, prevede il riconoscimento di una somma che va ad aggiungersi a quella derivante dal TFR.
Il principio di neutralità fiscale si applica esclusivamente al TFR
In risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per quanto riguarda la tassazione delle somme relative all’incentivo all’esodo si applica la disciplina del Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR).
Il comma 1, lettera a, art. 17 del TUIR, infatti, prevede che per le somme percepite una tantum e che derivano dalla cessazione del rapporto di lavoro o per quelle percepite in seguito a transazioni relative alla risoluzione, si applica il principio della tassazione separata.
L’art. 19 del Testo Unico prevede che a queste somme si applichi la stessa aliquota del TFR e che la neutralità fiscale è riservata esclusivamente a quest’ultimo.
La circolare n. 70/E/2007, inoltre, ha fornito chiarimenti riguardo il versamento del TFR nei fondi previdenziali, specificando come questo non sia considerato un’anticipazione e quindi non soggetto a tassazione.
“Il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.”
Pertanto, il passaggio al fondo pensione in neutralità fiscale è riservato solamente all’importo del trattamento di fine rapporto.
Le somme derivanti dall’incentivo all’esodo, dunque, non possono essere versate alle stesse condizioni, bensì al netto dell’imposta sui redditi dovuta.
In questo caso si tratta dell’IRPEF calcolata secondo la regola della tassazione separata (stessa aliquota del TFR) come previsto dal comma 2 dell’art. 19 del TUIR.
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