Opera la causa d'esclusione dagli ISA per il primo anno di attività, così come nelle ipotesi di svolgimento non regolare della stessa. L'Agenzia delle Entrate torna sul tema con la risposta all'interpello n. 479 dell'11 novembre 2019.
Gli ISA non si applicano per i periodi d’imposta di inizio dell’attività, cessazione, o irregolare svolgimento della stessa.
L’Agenzia delle Entrate torna sulle cause d’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale con la risposta all’interpello n. 479 dell’11 novembre 2019.
È all’articolo 9-bis, comma 6 del Decreto n. 50/2017 che sono contenute le disposizioni normative circa le cause d’esclusione dagli ISA, illustrate per la parte operativa nelle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
I dubbi su inizio attività, così come sui casi di irregolare svolgimento della stessa, restano ancora oggi molti, nonostante la scadenza della dichiarazione dei redditi per le partite IVA sia ormai alle porte.
A fronte dell’avvio sfortunato degli ISA, sono gli interpelli presentati dai contribuenti a rappresentare l’occasione, per le Entrate, di approfondire e fornire chiarimenti pratici.
Così è anche nel caso oggetto dell’interpello n. 479, relativo ad una società che, costituita a dicembre 2017, ha iniziato effettivamente la propria attività (come da visura camerale) soltanto nel 2018. Qual è in tal caso la data effettiva di inizio dell’attività? Per l’Agenzia delle Entrate, conta quanto indicato nel modello AA9/12 o AA7/10.
ISA, cause d’esclusione e inizio attività: l’Agenzia delle Entrate chiarisce
È esclusa l’applicazione degli ISA ai periodi d’imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l’attività, ovvero non si trova in condizioni di irregolare svolgimento della stessa.
Così come meglio illustrato nelle istruzioni ai modelli ISA 2019, rientrano tra i casi di esclusione:
- i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività.
Per quel che riguarda l’anno di inizio dell’attività, da indicare all’interno dei modello ISA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che bisognerà far riferimento a quello relativo alla dichiarazione di inizio dell’attività comunicata all’Amministrazione Finanziaria, ovvero quanto indicato nel modello AA9/12 in caso di persone fisiche o AA7/10 in caso di soggetti diversi.
Non fa fede, invece, la data di avvio effettivo dell’attività d’impresa comunicato dalla Camera di Commercio.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 479 dell’11 novembre 2019
- Comma 6 dell’articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Cause esclusione ISA.
ISA 2019, causa d’esclusione per il primo anno indicato nella dichiarazione di inizio attività
Fissata in maniera netta quale sia la data di inizio dell’attività da indicare nel modello ISA, nella risposta all’interpello n. 479 l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla seconda ipotesi di esclusione dagli ISA.
Per quanto concerne l’irregolare svolgimento dell’attività l’Agenzia delle Entrate richiama, con la risposta all’interpello n. 479/2019, alle casistiche individuate a titolo di esempio nelle istruzioni del modello ISA.
L’irregolare svolgimento dell’attività sussiste nell’anno in cui, ad esempio, l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, perché:
- la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
- è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.
Per i periodi d’imposta successivi al primo anno di attività, l’operatività della causa d’esclusione dagli ISA dovrà essere valutata in considerazione dello stato di svolgimento della stessa.
Pertanto, nel caso in cui ci si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, continuerà ad operare l’esclusione dalla compilazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ISA, cause d’esclusione e inizio attività: l’Agenzia delle Entrate chiarisce