Nel caso di carenza dei requisiti impositivi che hanno portato al rimborso dell'IRAP per il contribuente, a seguito di giudicato favorevole, allo stesso non possono essere notificate cartelle di pagamento per il mancato versamento dell'imposta. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 18241 del 2023
Il giudicato favorevole, che ha disposto il rimborso dell’Irap versata in relazione a determinate annualità da un contribuente, che per quei periodi non poteva essere assoggettato all’imposta per carenza dei requisiti impositivi, impedisce che a quel medesimo contribuente siano notificate delle cartelle di pagamento, emesse sulla base della dichiarazione per mancato pagamento dell’IRAP, in riferimento agli stessi anni, a nulla rilevando che dette cartelle siano state o meno impugnate.
Questo il principio che si desume dall’Ordinanza n. 18241 depositata il 26 giugno 2023 in materia di contenzioso IRAP e giudicato esterno.
La sentenza della Corte di Cassazione
Il giudizio verte sul ricorso proposto da un contribuente avverso il rifiuto espresso opposto dall’Agenzia delle Entrate in merito ad una istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2000 al 2004.
Giova premettere che la stessa Corte di cassazione, con precedente sentenza n. 24788/2015, aveva stabilito la non assoggettabilità all’Irap dei suoi redditi relativi agli anni d’imposta dal 2000 al 2004 per assenza dei presupposti oggettivi.
Pertanto, il contribuente aveva chiesto allo stesso Ufficio l’annullamento in autotutela delle cartelle notificate per i ruoli Irap nascenti dalle dichiarazioni afferenti i predetti anni d’imposta.
A fondamento dell’istanza di sgravio, il contribuente aveva posto la citata sentenza, che aveva escluso la ricorrenza dei presupposti per l’assoggettamento ad Irap delle risorse reddituali, giustificando i versamenti eseguiti nelle more con l’intenzione da parte sua di evitare di subire procedure di espropriazione.
Nel rigettare l’istanza l’ufficio aveva risposto dichiarando di non poter disporre lo sgravio in autotutela dei ruoli Irap in relazione agli anni dal 2000 al 2004 in quanto il presupposto dell’iscrizione era da rinvenirsi nelle dichiarazioni Irap e non in un atto impositivo dell’Agenzia.
Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando lo snodo motivazionale della sentenza impugnata, in cui la C.T. Reg. ha affermato che la sentenza della Corte di cassazione allegata dal contribuente nell’istanza di rimborso non può spiegare efficacia caducante rispetto ad atti (le cartelle di pagamento) divenuti inoppugnabili.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il motivo e cassato la sentenza impugnata.
Occorre premettere che, nel caso che ci occupa, il contribuente fa valere, a sostegno delle proprie ragioni, il giudicato formatosi con la sentenza della Corte n. 24788/2015, che rigettò il ricorso del fisco contro la sentenza con la quale la C.T. Reg. aveva disposto a favore del contribuente il rimborso, con gli accessori di legge, delle somme versate a titolo di Irap in relazione agli anni d’imposta dal 2000 al 2004.
Quest’ultima sentenza, nel disporre il rimborso delle somme che il contribuente aveva versato a titolo di Irap per le citate annualità, accertò che, in relazione ai periodi d’imposta che venivano in rilievo, di quell’imposta difettavano i presupposti oggettivi.
Ciò premesso la Corte di cassazione fa notare che, nonostante il creditore tributario sia un creditore “speciale”, in quanto abilitato ad emettere atti impositivi (avvisi di accertamento) e a crearsi unilateralmente i titoli esecutivi per la riscossione degli importi dovuti (cartelle di pagamento), non può esservi dubbio sul fatto che anche i rapporti d’imposta sono soggetti alla regola del giudicato in senso sostanziale ex art 2909 cc, secondo cui “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, gli eredi o aventi causa”.
Applicando tale principio, sarebbe irragionevole sostenere che, nonostante un giudicato che avesse disposto il rimborso dell’Irap versata in relazione a determinate annualità da un contribuente che per quei periodi non poteva essere assoggettato alla detta imposta, tale contribuente debba essere costretto (con un processo esecutivo) a versare somme a titolo di Irap in relazione alle stesse annualità oggetto del giudicato, solo perché non avesse impugnato delle cartelle emesse sulla base di ruoli formati dall’amministrazione in epoca antecedente al giudicato.
Nella fattispecie in commento il contribuente, proprio in virtù del sopravvenuto giudicato a lui favorevole, aveva chiesto lo sgravio in autotutela dei ruoli che lo riguardano in relazione all’Irap pretesa per gli anni dal 2000 al 2004, insorgendo contro il successivo provvedimento di diniego emesso dall’amministrazione.
Di conseguenza, proprio in base al giudicato del 2015 che aveva disposto il rimborso dell’Irap pagata dal contribuente per gli anni dal 2000 al 2004, sulla base dell’accertamento che egli non poteva, per quegli anni, essere assoggettato alla detta imposta per carenza dei requisiti impositivi, l’amministrazione non aveva alcun titolo per pretendere dal ricorrente ulteriori somme a titolo di Irap per le medesime annualità, con la conseguenza che essa non avrebbe potuto fare altro che accogliere l’istanza di sgravio.
Non ha rilevanza, quindi, che le cartelle di pagamento non siano state impugnate, dovendosi accogliere il ricorso contro il diniego di sgravio proposto dal contribuente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Se l’IRAP non è dovuta l’Amministrazione finanziaria deve accogliere l’istanza di sgravio