Il Geie - Gruppo europeo di interesse economico - è un organismo di cooperazione transfrontaliero. Vediamo insieme di cosa si tratta nello specifico e quali sono i requisiti dettati dalla normativa vigente
Il Gruppo europeo d’interesse economico (Geie) è una organizzazione europea transfrontaliera tra società, enti o persone fisiche che ha come scopo quello di agevolare le attività economiche dei suoi componenti.
A introdurre e definire in linea generale cos’è un Gruppo europeo di interesse economico è stato il Regolamento (CEE) n. 2137/85 e la sua recezione è subordinata alle leggi dei vari Stati membri. In Italia la normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 240/1991, che regolamenta i requisiti richiesti ad un Geie con sede nel territorio dello Stato.
Approfondiamo quindi cos’è un Gruppo europeo di interesse economico e quali sono le sue principali caratteristiche.
Gruppo europeo di interesse economico (Geie): cos’è e requisiti
Il Gruppo europeo di interesse economico costituisce uno strumento giuridico di rango europeo previsto per lo sviluppo del mercato comune. In merito a cos’è un Geie è utile sottolineare come la sua istituzione permetta di ridurre le barriere legali o fiscali per i soggetti interessati ad un progetto di cooperazione a cavallo tra almeno due Stati membri.
I componenti di un Geie, secondo quanto disposto dal regolamento europeo in materia, possono essere:
- società o enti di diritto pubblico e privato costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro e che hanno sede sociale o legare e amministrazione centrale all’interno dello spazio economico europeo;
- persone fisiche che esercitano un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi nello spazio economico europeo.
Possono unirsi in un Gruppo europeo di interesse economico almeno due soggetti che hanno amministrazione o che esercitano l’attività a titolo principale in Stati membri diversi.
Ulteriori requisiti imposti ai Geie è il divieto di possedere più di 500 lavoratori salariati. Un soggetto (società, persona fisica, ente) che è già membro di un Gruppo europeo di interesse economico non può partecipare ad un nuovo GEIE.
Gruppo europeo di interesse economico (Geie): contratto di gruppo
Per una considerazione puntuale su cos’è un Geie si segnalano alcune indicazioni da recare obbligatoriamente all’interno del contratto del gruppo (art. 5, Regolamento n. 2137/85). In questo infatti devono essere riportate:
- la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall’espressione “gruppo europeo di interesse economico” o dalla sigla ‘GEIE’, a meno che tale espressione o sigla figuri già nella denominazione;
- la sede del gruppo;
- l’oggetto del gruppo;
- i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero ed il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo;
- la durata del gruppo, se quest’ultimo non è costituito a tempo indeterminato.
Giova ricordare inoltre come il contratto di un Gruppo europeo di interesse economico (e le modifiche ad esso sopravvenute) deve essere siglato per iscritto, pena la sua nullità (art. 2, D.Lgs 240/91).
Ogni Paese europeo deve definire in quale ufficio dovrà essere depositato il contratto in questione. Nel momento in cui è effettuata la registrazione il Geie ha piena capacità giuridica.
In Italia il documento deve essere depositato presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede il Gruppo di interesse economico.
La normativa europea stabilisce anche il quadro generale all’interno del quale si muove la relazione tra Geie e membri.
Nella legislazione su cos’è un Gruppo d’interesse economico dispone infatti come ciascun componente debba godere di almeno un voto e nessuno può detenerne, da solo, la maggioranza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il Gruppo europeo di interesse economico (Geie)