Ecobonus al 110% nel decreto Rilancio dal 1° luglio 2020: doppio meccanismo per ristrutturare casa gratis, tra sconto in fattura e cessione del credito. Ecco come funziona, quali sono i lavori inclusi e l'iter attuativo.
Ecobonus al 110% dal 1° luglio 2020: il decreto Rilancio conferma l’avvio della detrazione per ristrutturare casa gratis. Di seguito tutte le regole per capire come funziona.
Tra elenco di lavori ammessi, iter attuativo e regole da seguire, diventa ora ufficiale l’avvio della super detrazione e del doppio meccanismo di sconto in fattura e cessione del credito anche alle banche.
Per consentire al contribuente di accedere all’ecobonus del 110 per cento e ristrutturare casa gratis viene reintrodotto lo sconto in fattura, con alcune novità importanti: l’impresa potrà cedere il credito corrispondente alla detrazione anche alle banche.
L’ecobonus al 110% sarà operativo dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021. Questo è il limite temporale fissato dal testo definitivo del decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020.
Ecobonus 110% nel decreto Rilancio, come ristrutturare casa gratis
A partire dal 1° luglio e fino al 2021 partirà l’ecobonus del 110% per i lavori in casa finalizzati al risparmio energetico. Al via anche la detrazione maggiorata per i lavori di adeguamento antisismico.
Il testo del decreto Rilancio conferma l’avvio del sismabonus e dell’ecobonus del 110%, fornendo l’elenco dei lavori per i quali si potrà accedere alle detrazioni maggiorate:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’ecobonus del 110% spetterà per tutti i lavori di efficientismo energetico (articolo 14 decreto legge n. 63/2013), nei limiti di spesa individuati per ciascuno di essi, a patto che venga eseguito almeno uno degli interventi elencati in precedenza.
I lavori eseguiti dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica, requisito da attestare mediante attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.
Sarà un decreto del MISE, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del dl Rilancio, a fissare i requisiti minimi che i lavori dovranno rispettare.
Il super bonus del 110% spetterà anche per i lavori di adeguamento antisismico (sismabonus).
Il super bonus del 110% non sarà per tutti: l’ultima versione del testo del decreto RIlancio prevede l’esclusione per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.
Ecobonus 110% nel decreto Rilancio, chi può richiederlo
L’ecobonus del 110% potrà essere richiesto per i lavori effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al dì fuori dell’esercizio di attività dì impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo che sulle seconde case non in condominio;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Ecobonus al 110% anche per i pannelli solari
C’è la volontà di dare impulso agli investimenti green alla base delle novità previste dal decreto Rilancio.
L’ecobonus del 110% si applicherà anche all’installazione di pannelli solari, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La possibilità di accedere al super bonus sarà in ogni caso subordinata all’esecuzione di uno dei lavori elencati in precedenza.
Vi è un ulteriore vincolo: il bonus del 110% per i pannelli solari e relativi sistemi di accumulo spetterà esclusivamente in caso di cessione in favore di GSE dell’energia non auto-consumata in sito.
Ecobonus al 110%, come fare lavori di ristrutturazione gratis: doppio meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura
Accanto all’aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello sconto in fattura, accanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta alla banca.
L’obiettivo è quello di consentire alle famiglie di fare lavori in casa a costo zero, seguendo due diverse vie:
- anticipando il costo dei lavori, con successiva cessione del credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari, di modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;
- cedendo il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori, che applicherà uno sconto sul corrispettivo dovuto e potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti, e anche alle banche.
Resterebbe comunque invariata la possibilità di usufruire dell’ecobonus e del sismabonus in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi, per 5 anni.
Il credito d’imposta maturato per i lavori di risparmio energetico ed adeguamento antisismico sarà “bancabile”: viene estesa la possibilità di cessione della detrazione fiscale agli Istituti di credito, ipotesi precedentemente prevista solo per i soggetti incapienti.
Il testo del decreto Rilancio spiega come funzionerà il meccanismo. Il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi ai documenti che attestano la presenza dei requisiti per l’accesso al super bonus del 110%.
Secondo la procedura che dovrà definire l’Agenzia delle Entrate, si dovrà poi effettuare la comunicazione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Per i lavori di risparmio energetico, i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti (per i quali si attende un decreto MISE), relativo anche alla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA.
Anche per i lavori di adeguamento antisismico servirà l’asseverazione del professionista incaricato, che dovrà attestare anche in questo caso la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una responsabilità pesante quindi per i professionisti, per i quali viene prevista inoltre la stipula di una polizza assicurativa per garantire ai clienti il risarcimento del danno in caso di rilascio di attestazioni infedeli.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente.
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