Direttiva rider, via libera dall’UE: nuove regole e maggiori tutele

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

La direttiva per il miglioramento delle condizioni di lavoro sulle piattaforme digitali arriva sulla Gazzetta Ufficiale UE. Previste maggiori tutele e regole per algoritmi più trasparenti. I Paesi hanno ora 2 anni di tempo per adottarla

Direttiva rider, via libera dall'UE: nuove regole e maggiori tutele

La nuova direttiva comunitaria per migliorare le condizioni di lavoro di rider e altri lavoratori e lavoratrici su piattaforma sarà in vigore da dicembre.

Gli stati membri avranno ora due anni di tempo per recepire e adottare le novità.

Dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Europeo, infatti, la direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Le nuove regole mirano a migliorare le condizioni di lavoro su piattaforma, rendendo più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane e contribuendo a determinare correttamente la situazione occupazionale per il riconoscimento dei diritti in materia di lavoro.

Direttiva rider, via libera dall’UE: nuove regole e maggiori tutele

Dopo il raggiungimento dell’accordo provvisorio lo scorso marzo, e l’approvazione da parte del Consiglio Europeo ad ottobre, la nuova direttiva in materia di lavoro su piattaforme digitali è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE dell’11 novembre 2024.

Sarà in vigore dal 1° dicembre e i Paesi membri avranno ora due anni di tempo per adottarla.

Si tratta della direttiva comunitaria con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro di lavoratori e lavoratrici che svolgono la propria attività tramite piattaforme digitali e regolamenta l’utilizzo degli algoritmi impiegati.

Nell’ambito della Gig Economy, il lavoro su piattaforma definisce una modalità lavorativa per cui una piattaforma online, come un sito web o un’applicazione, abbina la richiesta di un servizio da parte di un cliente con la prestazione di lavoro retribuito da parte di una persona fisica. Si tratta, quindi, ad esempio dei rider che effettuano consegne a domicilio oppure di lavoratori e lavoratrici che offrono servizi professionali, per la casa o freelance.

La direttiva, si legge nel comunicato sul sito del Consiglio UE, renderà più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate.

Vengono introdotti anche nuovi obblighi informativi nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, che devono essere opportunamente informati nel caso in cui vengano impiegati sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati in merito all’assunzione e alle condizioni di lavoro.

Vietato anche il trattamento di specifici dati personali come dati biometrici o quelli relativi allo stato emotivo o psicologico.

Direttiva rider: presunzione di lavoro subordinato

Una delle principali novità introdotte dalla direttiva riguarda la corretta determinazione della situazione occupazionale dei lavoratori in modo tale da garantire loro tutti i diritti spettanti in materia di lavoro.

Gli Stati membri dovranno stabilire una presunzione legale di rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, che sarà attivata quando verranno ravvisati fatti che indicano controllo e direzione (quindi l’assoggettamento al potere di controllo e direttivo delle piattaforme).

Indicatori che saranno determinati in conformità al diritto nazionale e ai contratti collettivi, tenendo conto allo stesso tempo della giurisprudenza dell’Unione.

Le persone che lavorano mediante piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno pertanto invocare tale presunzione legale e sostenere una errata qualificazione contrattuale.

Per quanto riguarda l’Italia, l’attuazione delle novità dovrà tener conto che il Testo Unico dei contratti di lavoro (Dlgs n. 81/2015) prevede che le disposizioni in materia di collaborazioni organizzate dal committente si applicano anche nel caso in cui le modalità di svolgimento della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali (articolo 2).

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