Delocalizzazioni, in arrivo sanzioni severe per le imprese che chiudono l’attività per motivi non dovuti alla crisi e senza tutelare i lavoratori. In specifici casi prevista anche la restituzione di tutti i benefici ricevuti negli ultimi 10 anni. Le novità sono previste dal Decreto Aiuti ter, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022.
Delocalizzazioni, le imprese che chiudono l’attività per motivi non riconducibili alla crisi e senza prevedere misure a tutela dei lavoratori, saranno obbligate al pagamento di sanzioni e alla restituzione dei benefici ottenuti.
Le novità sono contenute nel Decreto Aiuti ter, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022.
Come si legge nel testo del Decreto, sono previste sanzioni molto più severe per le imprese che delocalizzano la propria attività senza prevedere misure a tutela dei lavoratori.
I datori di lavoro saranno tenuti a pagare una multa maggiorata del 500 per cento rispetto a quanto previsto sino ad oggi se non presentano il piano per le ricadute occupazionali ed economiche.
Inoltre, saranno obbligati a restituire tutti i benefici ricevuti negli ultimi 10 anni se riducono oltre il 40 per cento del personale.
Delocalizzazioni: sanzioni per la chiusura dell’impresa senza tutele, le novità del Decreto Aiuti ter
La lotta alla cosiddetta “delocalizzazione selvaggia” parte dal Decreto Aiuti ter.
Come si legge all’articolo 37 del Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, è stata inserita una norma anti-delocalizzazione.
Saranno punite severamente le imprese che non rispettano le procedure e abbandonano all’improvviso il Paese, per spostare la produzione in un altro con più vantaggi competitivi, senza preoccuparsi dei propri lavoratori, delle famiglie e del tessuto sociale, economico e produttivo delle comunità che lasciano.
Le nuove sanzioni, dunque, saranno applicate alle aziende che delocalizzano o chiudono la propria attività senza un motivo di crisi apparente e senza tutelare i lavoratori licenziati, evitando di sottoscrivere con i sindacati il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.
Le multe consistono, per ogni lavoratore licenziato, nel contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92/2012 (art. 2, comma 35) aumentato del 500 per cento .
Secondo tale norma, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, la multa equivale al 41 per cento del massimale mensile dell’ Assicurazione Sociale per l’Impiego, ASPI (dal 2015 sostituita dalla NASpI), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, moltiplicato per tre volte.
In caso di sottoscrizione del piano, il datore di lavoro ne comunica ogni mese ai sindacati lo stato di attuazione. Si dovrà evidenziare il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione così come i risultati ottenuti.
Ad ogni modo, il datore di lavoro è tenuto a rendere nota la mancata presentazione del piano oppure del mancato raggiungimento dell’accordo sindacale nell’apposita dichiarazione di carattere non finanziario (DL n. 254/2016).
Delocalizzazioni: restituzione dei benefici per il licenziamento del 40 per cento dei dipendenti
La norma anti-delocalizzazione inserita nel testo del Decreto Aiuti ter prevede anche l’ipotesi di revoca e restituzione dei benefici statali ricevuti.
Questa interessa le imprese che, in seguito al processo di delocalizzazione, interrompono completamente l’attività produttiva o perlomeno una sua parte significativa e licenziano più del 40 per cento del personale impiegato nell’ultimo anno.
In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a restituire, in proporzione alla riduzione di personale, tutte le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e i vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui ha beneficiato nei 10 anni precedenti.
Inoltre, fino a quando le somme revocate non saranno completamente restituite, i debitori non potranno ricevere alcun tipo di aiuto ulteriore.
Le somme riscosse saranno utilizzate per finanziare processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dall’interruzione dell’attività.
Le disposizioni del Decreto Aiuti ter si applicano anche alle procedure di delocalizzazione già avviate prima dell’entrata in vigore del Decreto e non ancora concluse.
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