La Decontribuzione Sud non è compatibile con la detassazione Covid prevista dal DL Ristori. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate in due risposte ad interpelli pubblicate il 10 novembre
Decontribuzione Sud e la detassazione Covid del DL Ristori non sono compatibili.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con le due risposte ad interpelli pubblicate il 10 novembre.
La Decontribuzione Sud concede alle imprese e ai datori di lavoro agevolazioni sotto forma di esonero contributivo, quindi una riduzione dell’aliquota contributiva, che comporta un mancato sostenimento dei contributi.
Pertanto, tale misura non rientra nell’ambito di applicazione della detassazione, prevista per i beneficiari dei contributi e delle indennità erogati in via eccezionale per constatare la crisi pandemica.
Decontribuzione Sud: agevolazione non compatibile con la detassazione Covid
L’Agenzia delle Entrate con la risposta agli interpelli n. 458 e 459 del 10 novembre 2023 fornisce importanti chiarimenti in merito all’applicazione dei benefici della Decontribuzione Sud e della detassazione Covid.
La prima è l’agevolazione prevista inizialmente dal Decreto Agosto del 2020 per contrastare gli effetti del Covid, che riconosce ai datori di lavoro privati della aree svantaggiate, un esonero contributivo del 30 per cento per i contatti di lavoro dipendente, ad esclusione del lavoro agricolo e domestico.
Un’agevolazione poi prorogata fino al 2029, anche se con aliquote decrescenti.
Successivamente, l’articolo 10-bis del Decreto Ristori, n. 137/2020, ha introdotto un regime di detassazione per cui i contributi e delle indennità erogati in via eccezionale per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.
Come già precisato dall’Agenzia nella risposta all’interpello n. 618 del 2021, l’art. 10-bis del Decreto Ristori ha stabilito che i contributi e le indennità non concorrono al reddito imponibile ai fini IRES e al valore della produzione ai fini IRAP se:
- erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
- spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi.
Inoltre, possono essere erogati da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Decontribuzione Sud e la detassazione Covid non cumulabili: genera agevolazione eccessiva
Nelle risposte agli interpelli, l’Agenzia, dopo un’ampia panoramica sugli aspetti tecnici della Decontribuzione Sud, analizza la natura sostanziale dell’esonero, qualificandolo come:
“una generale ma temporanea e parziale riduzione dell’aliquota contributiva datoriale con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.”
Questo, secondo l’Agenzia, implica che non può trovare applicazione la detassazione di cui all’articolo 10-bis, dato che altrimenti si assisterebbe ad un’amplificazione del beneficio concesso con la Decontribuzione Sud.
Il vantaggio derivante dalla fruizione della Decontribuzione Sud, infatti, non consiste in un vero e proprio contributo destinato all’impresa, e quindi un ristoro di costi effettivamente sostenuti, trattandosi appunto di una decontribuzione.
L’applicazione di quanto disposto dall’articolo 10-bis a benefici come appunto la decontribuzione Sud, che incidono su un costo “non sostenuto” dal contribuente, genererebbe, infatti, un’agevolazione ulteriore rispetto a quanto previsto.
E ciò inciderebbe anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel framework temporaneo COVID-19.
Pertanto, sottolinea l’Agenzia, la disciplina di detassazione di cui all’articolo 10-bis del Decreto Ristoro di può applicare alla Decontribuzione Sud.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decontribuzione Sud: agevolazione non compatibile con la detassazione Covid