Credito di imposta ZES unica, valido il rent to buy

Emanuele Muzzi - Incentivi alle imprese

Nella risposta n. 240/2024, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell'accesso al credito di imposta ZES unica, è valido anche l'acquisto di immobili tramite contratto rent to buy

Credito di imposta ZES unica, valido il rent to buy

L’accesso al credito di imposta previsto per gli investimenti all’interno della ZES unica è garantito anche a chi ha acquistato immobili tramite il contratto di rent to buy.

Ciò è valido anche per i contratti stipulati prima del 2024, qualora l’opzione di acquisto permetta la stipula dell’atto nel periodo temporale in cui le spese sono ammissibili.

Questo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la disciplina in materia di credito di imposta legata alla ZES unica è stata introdotta dal decreto legge n.124/2023.

Credito di imposta ZES unica, valido il rent to buy

Con la risposta n. 240/2024, l’Agenzia delle Entrate analizza il caso di una società per azioni che chiede chiarimenti in merito all’applicazione del credito di imposta per gli investimenti effettuati all’interno della ZES per il Mezzogiorno.

Nello specifico, l’istante chiede se abbia o meno possibilità di accedere al credito di imposta e quale sia il momento da considerare ai fini di stabilire quando è stato effettuato l’investimento in seguito all’acquisto del bene concesso tramite il contratto rent to buy.

L’istante afferma di essere subentrato nel 2020 nel contratto di rent to buy, ovvero di concessione del godimento con diritto di acquisto.

La durata prevista dal contratto era di 4 anni, a partire dal maggio 2016. Era inoltre prevista una possibilità di proroga, effettivamente avvenuta, la quale poi ha portato all’acquisto dell’immobile da parte dell’istante nell’aprile del 2024.

Per quanto riguarda le modalità di accesso al credito di imposta ZES unica, esse sono stabilite dal decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2024.

Esso stabilisce al comma 1, articolo 3 che sono oggetto di agevolazione:

... gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1.

Contratti di rent to buy, le caratteristiche che legittimano l’accesso al bonus ZES

Per quanto riguarda il momento di effettuazione dell’investimento, il comma 4 del decreto citato stabilisce che si debba far riferimento alle regole previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

In particolare il comma 2, alla lettera a prevede che

i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.”

Ciò significa che, nel caso dell’istante, il momento dell’investimento risale ad aprile 2024, ovvero al periodo nel quale è stato riscattato l’immobile dal contratto di rent to buy.

I contratti di rent to buy possono essere considerati validi ai fini dell’ottenimento del credito di imposta ZES unica, in quanto posseggono le seguenti caratteristiche:

  • immediata concessione in godimento di un immobile verso il pagamento di canoni;­
  • diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene;
  • ­imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento.

Credito di imposta ZES: l’investimento può riguardare anche i beni usati

Sempre all’interno della risposta n.240/2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore chiarimento.

Viene infatti ricordato che il credito di imposta ZES unica può essere concesso anche per i beni usati, a differenza di quanto stabilito per altre tipologie di agevolazioni.

Nello specifico, il sopracitato decreto attuativo evidenzia al comma 3 articolo 3 che:

Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’ attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49,50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014”.

Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare la risposta n. 240/2024 dell’Agenzia delle Entrate in allegato.

Risposta n. 240/2024
Scarica qui la risposta n. 240/2024 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate

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