L'INPS con la circolare n. 105 del 26 settembre 2022 fornisce le istruzioni per procedere al versamento dei contributi sospesi per federazioni, enti, società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche. Con la conversione in legge del DL Aiuti la sospensione è stata prorogata dal 31 luglio al 30 novembre. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 dicembre 2022.
Contributi INPS sospesi, società, associazioni ed altre organizzazioni sportive dovranno procedere al versamento di quanto dovuto entro la scadenza del 16 dicembre 2022.
Le indicazioni sono contenute nella circolare INPS n. 105 del 26 settembre 2022.
Il termine di dicembre arriva in seguito alla proroga stabilita con la conversione in legge del Decreto Aiuti, per cui il periodo di sospensione è passato dal 31 luglio al 30 novembre 2022.
Si tratta della posticipazione del pagamento dei contributi previdenziali prevista per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche prevista dalla Legge di Bilancio 2022.
Il versamento va effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 tramite modello F24.
Contributi INPS sospesi: versamento entro il 16 dicembre 2022 per associazioni e società sportive
L’INPS tramite la circolare n. 105 del 26 settembre 2022 fornisce le istruzioni per procedere al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovuti da società e altri enti sportivi.
Si tratta della sospensione prevista dalla Legge di Bilancio 2022 in vigore dal 1° gennaio. La scadenza del periodo in questione, stabilita originariamente fino al 30 aprile, è stata posticipata prima dal Decreto Bollette fino al 31 luglio e poi dal Decreto Aiuti fino al 30 novembre 2022.
Nello specifico, l’interruzione del pagamento dei contributi in scadenza nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 è prevista per:
- federazioni sportive nazionali;
- associazioni e società sportive professionistiche;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- enti di promozione sportiva.
Questi organismi devono avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia ed esercitare la loro attività nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
L’INPS sottolinea, inoltre, che la sospensione riguarda anche le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), mentre non sono comprese eventuali rate relative alla sospensione dei contributi 2021 in scadenza nel periodo specificato.
I contributi sospesi devono essere versati in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 16 dicembre 2022 e non è previsto il pagamento a rate.
Entro la stessa data andranno pagate in un’unica soluzione anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi con scadenza nel periodo in questione.
L’INPS, infine, ricorda che non sono previsti rimborsi per gli importi già versati.
Contributi INPS sospesi: come procedere al versamento
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi INPS sospesi per associazioni, società ed altri enti sportivi, l’Istituto specifica che resta valido il codice di autorizzazione “7M” che indica l’organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi.
Per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro devono inserire nell’elemento causale del flusso UNIEMENS il codice “N979” .
L’INPS ricorda che l’importo dei contributi da dichiarare con tale codice non può essere superiore al totale dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I versamenti vanno effettuati esclusivamente tramite modello F24, i contribuenti dovranno compilare la “Sezione INPS” inserendo il codice contributo “DSOS” e indicando la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato per comunicare la sospensione, “N979”, come mostrato in tabella.
Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
---|---|---|---|---|---|
DSOSPPNNNNNNCCN979 | mm/aaaa | mm/aaaa |
I datori di lavoro che hanno avviato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari e che nel periodo da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali va versato il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, devono riportare nell’elemento “Cod Calamita” di “Collaboratore” del flusso UNIEMENS, il valore “38”.
Nel caso in cui abbiano già inviato la comunicazione senza specificare tale valore sarà necessario aggiornare il flusso entro il 26 ottobre 2022.
I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello F24 per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione come mostrato in tabella.
Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
---|---|---|---|---|---|
CXX/C10 | mm/aaaa | mm/aaaa |
- INPS - Circolare n. 105 del 26 settembre 2022
- Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
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