Congedo parentale: ecco come richiederlo e le istruzioni dell'Inps con il fac simile del modulo da compilare e consegnare.
Congedo parentale: ecco le istruzioni per richiederli e il fac simile del modulo di domanda da consegnare all’Inps.
Prima di tutto però cerchiamo di capire quali sono regole, requisiti e chi può richiedere il congedo parentale e presentare domanda in una guida completa con tutte le istruzioni fornite dall’Inps.
Il congedo parentale INPS è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice ed al lavoratore durante il periodo pre e post parto. Il congedo parentale prevede l’erogazione di un’indennità economica a favore della lavoratrice e del lavoratore in sostituzione della retribuzione normalmente percepita.
Ove si verifichino delle cause ostative al beneficio del congedo parentale INPS di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro e di indennità sostitutiva spettano al padre (cosiddetto congedo parentale INPS di paternità).
Di seguito tutte le istruzioni per presentare domanda di congedo parentale all’Inps.
Congedo parentale: le istruzioni Inps
- Congedo parentale: il Fac simile della domanda
- Congedo parentale INPS: come fare domanda?
- Congedo parentale: cosa fare se INPS non paga?
- Congedo parentale INPS: soggetti beneficiari
- -* Congedo parentale INPS: soggetti esclusi
- Congedo parentale, congedo di maternità e congedo di paternità: i requisiti Inps
- L’indennità congedo parentale, congedo di maternità e congedo di paternità: genitori naturali
- L’indennità di congedo parentale, congedo di maternità e congedo di paternità, spetta anche ai genitori adottivi o affidatari?
- Congedo di paternità INPS per gli iscritti alla gestione separata
- Indennità congedo parentale INPS lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata: quando spetta?
- Congedo parentale INPS su base oraria e Jobs Act
- Bonus baby sitter Inps e congedo parentale
Congedo parentale: il Fac simile della domanda da inoltrare all’INPS
Per beneficiare del congedo parentale nel 2017 è necessario inoltrare apposita domanda all’INPS mediante il modulo SR01. Ecco il fac simile di domanda:
- Congedo parentale INPS: fac simile domanda congedo maternità e/o paternità
- Con il modulo SR01 (che potete scaricare nel fac simile di domanda in formato .pdf) è possibile inoltrare richiesta all’INPS per il congedo parentale di ogni categoria di lavoratore, congedo di maternità, congedo di paternità
Congedo parentale INPS: come fare domanda?
La domanda di congedo parentale INPS deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda telematica di congedo parentale deve essere inoltrata all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità di congedo parentale è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).
Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.
Congedo parentale: cosa fare se INPS non paga?
Prestate particolare attenzione: se l’Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo di congedo parentale indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).
Congedo parentale INPS: soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del congedo parentale e che quindi possono presentare domanda Inps sono:
- le lavoratrici/lavoratori (compresi i lavoratori assicurati ex IPSEMA) a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere;
- le lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato alle seguenti condizioni:
- se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo;
- se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 6° (ai fini dell’indennizzabilità) e sino al 12° (ai fini della fruibilità) è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell’inizio del congedo).
Congedo parentale INPS: soggetti esclusi
Il congedo parentale non spetta alle seguenti categorie di soggetti esclusi:
- genitori disoccupati o sospesi;
- genitori lavoratori domestici;
- genitori lavoratori a domicilio.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo parentale, il diritto all’astensione retribuita viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Congedo parentale, congedo di maternità e congedo di paternità: i requisiti Inps
Quali sono i requisiti per ottenere il congedo di maternità e paternità, congedo parentale INPS?
Il congedo parentale spetta, in costanza di rapporto di lavoro:
“ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente”.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
L’indennità congedo parentale, congedo di maternità e congedo di paternità: genitori naturali
L’indennità congedo parentale INPS spetta ai genitori naturali:
- entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.
L’indennità di congedo parentale, congedo di maternità e congedo di paternità, spetta anche ai genitori adottivi o affidatari?
L’indennità del congedo parentale INPS spetta anche ai genitori adottivi o affidatari che presentano domanda? Si, secondo particolari condizioni.
I genitori adottivi o affidatari, infatti, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:
- entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.
Congedo di paternità INPS per gli iscritti alla gestione separata
Il congedo di maternità e congedo di paternità e l’indennità congedo parentale spetta anche alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla legge 335/1995 purché:
- siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
- sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
- vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del congedo di paternità INPS del lavoratore iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del bambino al padre;
- adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.
Indennità congedo parentale INPS lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata: quando spetta?
Per lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età.
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Congedo parentale INPS su base oraria e Jobs Act
La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto il cosiddetto congedo parentale INPS ad ore ovvero la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rimandando però alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Bonus baby sitter Inps e congedo parentale
La legge 92/2012 ha introdotto in via sperimentale la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Tale beneficio è stato prorogato, a parità di condizioni, anche per l’anno 2017 dalla Legge di Stabilità 2016 ed è stato esteso anche alle lavoratrici autonome.
Per tutte le informazioni su come richiedere i voucher baby sitter e asilo nido ti consigliamo di leggere -> Voucher baby sitter asilo nido 2017: come fare domanda e importi
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo parentale INPS: istruzioni e fac simile