Lavoratori autonomi e professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata INPS: ecco come funziona, quali sono le aliquote 2017 e il minimale e massimale contributivo annuo.
Lavoratori autonomi, professionisti e parasubordinati sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata Inps introdotta dalla riforma Dini del 1995 (Legge 335/1995) per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Lo scopo della Gestione separata INPS lavoratori parasubordinati, autonomi e professionisti senza cassa è quello di erogare le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori atipici o parasubordinati.
La gestione separata INPS avviene con gestione finanziaria “senza copertura patrimoniale”. Cosa significa? La gestione separata INPS è una gestione finanziaria senza copertura patrimoniale nel senso che il suo finanziamento avviene prelevando risorse dall’imposizione fiscale generale e dagli stessi contributi, ma senza avere una struttura patrimoniale a garanzia degli iscritti.
Il Jobs Act autonomi, con il quale è stata stabilizzata ed estesa la Dis-Coll 2017 ha introdotto un aumento dello 0,51% sull’aliquota contributiva per alcuni degli iscritti alla Gestione Separata Inps proprio quale onere di finanziamento dell’indennità di disoccupazione.
Di seguito le aliquote 2017 e minimale contributivo (mensile ed annuale) della gestione separata INPS lavoratori autonomi, parasubordinati e professionisti senza cassa.
Gestione Separata INPS professionisti senza cassa e autonomi: le aliquote 2017
Ecco le aliquote 2017 della Gestione Separata INPS previste per collaboratori, lavoratori parasubordinati, autonomi e professionisti senza cassa:
Tipologia di assicurato | Aliquota 2017 Liberi Professionisti | Aliquota 2017 Collaboratori e figure assimilate |
---|---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
33,23% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,21% + 0,51% dis-coll) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% | 24% |
Per effetto dell’entrata in vigore del Jobs Act autonomi 2017, a partire dai compensi corrisposti 1° luglio 2017 l’aumento dell’aliquota contributiva dello 0,51% interesserà i seguenti soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps:
- collaboratori;
- gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio;
- i titolari degli uffici di amministrazione;
- i sindaci e revisori;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA.
L’aliquota complessiva che dovranno pagare gli iscritti alla Gestione Separata Inps sarà pari al 33,23%.
L’art. 1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (nota 2) ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva (di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), al 27 per cento anche per l’anno 2016.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, è stabilita al 24 per cento.
Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).
Per tutti i dettagli sulle aliquote 2017 i lettori possono consultare la guida specifica e la circolare Inps n. 31/2017.
Gestione separata INPS 2017 lavoratori parasubordinati, autonomi e professionisti senza cassa: il minimale contributivo
Affinché la Gestione Separata istituita presso l’INPS dia diritto ad una mensilità/annualità di anzianità contributiva è necessario che il lavoratore versi un certo importo minimo di contributi al mese ed all’anno.
Nella fattispecie, per il 2017 il minimale contributivo INPS Gestione Separata è stabilito come segue:
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
---|---|---|
Euro 15.548,00 | 24% | Euro 3.731,52 |
Euro 15.548,00 | 25,72% | Euro € 3.998,94 |
Euro 15.548,00 | 33,23% | Euro € 5.166,60 |
Gestione Separata INPS Collaboratori e figure assimilate: il principio di cassa allargato
L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente, si tratta del c.d. principio di cassa allargato. Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2015 (23,50 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 30,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).
Gestione Separata INPS 2017 Collaboratori e figure assimilate: la ripartizione dell’onere contributivo
Nel caso dei collaboratori e delle figure assimilate i contributi devono essere versati per una quota dall’azienda committente e per l’altra quota dal collaboratore e/o figura assimilata.
Gestione separata INPS: quota contributi a carico aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Gestione separata INPS: quota contributi a carico Liberi Professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).
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