L'INPS con il messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023 fornisce alcuni chiarimenti in merito al congedo di paternità. In particolare per quanto riguarda gli aspetti contributivi nel caso di dimissioni del lavoratore durante la fruizione. In questa circostanza è obbligatorio il versamento del ticket di licenziamento
Il datore di lavoro deve versare il ticket di licenziamento per il lavoratore che si dimette durante il periodo tutelato dal congedo di paternità, sia obbligatorio che alternativo.
Lo chiarisce l’INPS con il messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023.
L’Istituto sottolinea come l’obbligo contributivo sussista per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che avvengono nell’arco temporale compreso tra i due mesi prima la data presunta del parto e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Tale obbligo per i datori di lavoro decorre dallo scorso 13 agosto, cioè la data di entrata in vigore del DL n. 105/2022 che ha introdotto la disciplina del congedo di paternità obbligatorio.
Nel documento l’Istituto fornisce anche le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS da parte dei datori di lavoro.
Congedo di paternità: in caso di dimissioni è obbligatorio versare il ticket di licenziamento
Tramite il messaggio n. 1356, pubblicato il 12 aprile 2023 sul sito istituzionale, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti per quanto riguarda il congedo di paternità.
Nello specifico, le indicazioni riguardano la contribuzione dovuta dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore rassegni le proprie dimissioni durante il periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
La disciplina del congedo di paternità obbligatorio è stata prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022, che introduce il nuovo articolo 27bis al DL n. 151/2001 e si applica anche al lavoratore padre adottivo o affidatario.
Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Sono previsti 10 giorni lavorativi anche non continuativi.
Il congedo di paternità alternativo, invece, spetta per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte ancora residua, in caso di morte o malattia grave della madre, di abbandono oppure in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il lavoratore non può essere licenziato per tutta la durata del congedo obbligatorio o alternativo e fino al compimento di un anno di età del bambino. Inoltre, in caso di dimissioni volontarie si ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, come precisato anche dalla circolare INPS n. 32 dello scorso marzo.
L’Istituto nel messaggio del 12 aprile si sofferma proprio sul punto delle dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiarendo come queste comportino l’obbligo del versamento del ticket di licenziamento da parte del datore di lavoro.
“Ciò in ragione del fatto che le dimissioni del lavoratore padre costituiscono causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.”
Tale obbligo contributivo sussiste sia in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che alternativo.
Congedo di paternità e ticket di licenziamento: compilazione del flusso UNIEMENS
Nel caso del congedo obbligatorio il datore di lavoro è tenuto al versamento del ticket di licenziamento dal 13 agosto 2022, cioè la data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022.
Per quanto concerne l’imposizione e la misura del contributo, l’INPS rinvia ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 40/2020 e con la circolare n. 137/2021 .
L’Istituto, inoltre, sottolinea che l’obbligo contributivo esiste anche per le interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi, inquadrati nel settore agricoltura, dato che i relativi datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di finanziamento della NASpI come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.
In fase di denuncia UNIEMENS, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice “TipoCessazione” “1S”, che ha il significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”.
Per quel che riguarda il versamento del ticket di licenziamento si dovrà fare riferimento alle istruzioni fornite nella circolare n. 40 del 2020.
Nel caso in cui l’obbligo contributivo derivi da dimissioni precedenti alla pubblicazione del messaggio n. 1356 (12 aprile 2023) il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo entro il 16 luglio senza sanzioni e interessi.
I datori di lavoro dovranno operare con con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, esponendo il nuovo codice “TipoCessazione” “1S” e il codice “M400”.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda a testo integrale del messaggio INPS n. 1356/2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo di paternità: in caso di dimissioni è obbligatorio il ticket di licenziamento