Il contratto di apprendistato di 3° livello, alta formazione e ricerca, è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Nella guida ANPAL aggiornata al 2023 tutte le istruzioni su attivazione e funzionamento
Come si attiva un contatto di apprendistato di 3° livello?
La guida dell’ANPAL aggiornata a gennaio 2023 e a cui sono state aggiunte le risposte alle domande più frequenti fornisce tutte le istruzioni e le indicazioni per datori di lavoro e apprendisti.
Il contratto di alta formazione e ricerca consiste in un rapporto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani tra i 18 e i 29 anni, i quali mentre lavorano possono conseguire un titolo di studio, sviluppare una ricerca o concludere il periodo di praticantato.
Il contratto deve essere stipulato per almeno 6 mesi, non può essere superiore alla durata del percorso di studi (massimo 3 anni per apprendistato di ricerca) e comporta vantaggi sia per l’azienda che assume sia per gli apprendisti.
Per attivarlo impresa e istituzione formativa devono stipulare un apposito protocollo formativo per poi compilare un piano formativo individuale.
Come attivare un contratto di apprendistato di 3° livello per alta formazione e ricerca: la guida ANPAL
L’ANPAL, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ha messo a disposizione degli interessati la guida aggiornata a gennaio 2023 relativa all’attivazione del contratto di apprendistato di 3° livello, cioè quello di alta formazione e ricerca.
Come si legge nel comunicato stampa del 6 febbraio 2023, infatti, sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti per aiutare a chiarire ogni possibile dubbio su questa tipologia di contratto.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani tra i 18 e i 29 anni.
I lavoratori assunti, infatti, possono conseguire un titolo di istruzione terziaria (diploma ITS/AFAM), universitaria e post-universitaria, svolgere attività di ricerca o portare a termine il periodo di praticantato per le professioni ordinistiche in contemporanea all’attività lavorativa.
Nello specifico, gli apprendisti possono conseguire diversi titoli, tra cui:
- Diploma di istruzione tecnica superiore (diploma ITS);
- Titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Laurea triennale e magistrale;
- Laurea magistrale a ciclo unico;
- Master di I e II livello;
- Dottorato di ricerca.
I praticanti possono essere assunti da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori economico produttivi. Lo stipendio viene individuato sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento per ciascun livello di inquadramento.
Se al termine della fase formativa le parti non recedono il contratto di apprendistato, il rapporto prosegue come contratto a tempo indeterminato.
Apprendistato di 3° livello per alta formazione e ricerca: quanto dura e quali sono i vantaggi
La fase formativa del contratto di apprendistato di 3° livello per alta formazione, cioè il periodo necessario per il conseguimento del titolo, deve avere una durata minima di 6 mesi, come previsto dall’articolo 42, comma 2 del Dlgs n. 81/2015.
La durata massima del contratto, invece, non può superare quella del percorso formativo (ad esempio due anni per un master) sulla base del tempo necessario al conseguiti del titolo. Ad esempio, se il contratto viene attivato al secondo anno di un master biennale avrà durata di un anno.
Per quanto riguarda l’apprendistato di ricerca, poi, la durata massima è di 3 anni a meno che le regioni non prevedano eventuali proroghe di massimo un anno dovute a particolari esigenze relative al progetto di ricerca.
L’apprendistato finalizzato alla conclusione del praticantato, infine, ha una durata commisurata al conseguimento dell’attestato per l’ammissione all’esame di Stato.
La stipula del contratto di apprendistato comporta dei vantaggi sia per l’apprendista sia per le aziende che lo assumono.
Il primo può beneficiare di un vero e proprio contratto che prevede tutele assistenziali e previdenziali mentre continua il proprio percorso di studi o matura esperienza di ricerca in un settore attinente al percorso formativo.
Le imprese, invece, possono investire sui giovani da formare direttamente sul lavoro rispondendo al proprio fabbisogno. Inoltre, i datori di lavoro possono beneficiare di diverse agevolazioni, come ad esempio un esonero retributivo totale per la formazione esterna.
Apprendistato di 3° livello per alta formazione e ricerca: come si attiva e come funziona
Per l’attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, oltre all’azienda e al lavoratore, deve essere coinvolta anche l’istituzione formativa.
L’azienda, infatti, deve stipulare con l’istituto/università un apposito protocollo formativo, come stabilito dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2015. Le due parti dovranno anche nominare un tutor aziendale e uno formativo per seguire l’apprendista e coordinare le sue attività.
Il passo successivo è la progettazione e la compilazione del piano formativo individuale. Questo deve essere allegato al contratto di lavoro nel quale sono indicate le attività che l’apprendista dovrà svolgere, sia in termini di formazione che in termini di lavoro.
Il tutor aziendale, poi, al termine del periodo formativo compila il dossier individuale con il quale si attestano le attività svolte e le competenze acquisite dall’apprendista.
Tutti i dettagli sono contenuti nella guida ANPAL presente nella pagina del sito dedicata. Qui anche tutti i riferimenti normativi regionali da applicare nei casi specifici e le nuove risposte alle domande più frequenti in materia di apprendimento di 3° livello.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Come attivare un contratto di apprendistato di 3° livello per alta formazione e ricerca: la guida ANPAL