Pubblicato il decreto che regola il sistema nazionale di certificazione delle competenze. Tra le novità il ruolo centrale dei fondi interprofessionali
La certificazione delle competenze viene estesa anche ai fondi interprofessionali.
Il decreto del Ministero del Lavoro contiene la disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze.
L’obiettivo è quello di garantire che le competenze acquisite da lavoratori e lavoratrici tramite le diverse forme di apprendimento vengano ufficialmente riconosciute e certificate, in modo da migliorare così la trasparenza e la portabilità delle qualificazioni nel mercato del lavoro.
Certificazione delle competenze: al centro i fondi interprofessionali
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2024 il decreto del Ministero del Lavoro con la “Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro”.
Si tratta del decreto interministeriale che regola le funzioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze.
Il provvedimento, inoltre, come si legge nel comunicato del Ministero, disciplina la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale come il servizio civile universale, i contratti di apprendistato o i tirocini promossi dal Ministero così come i percorsi di accompagnamento alla imprenditorialità e l’autoimpiego, il volontariato e i progetti di utilità collettiva.
Tra le novità l’apertura ai fondi interprofessionali per la formazione continua e ai fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito, i quali saranno abilitati a certificare le competenze acquisite dai lavoratori dopo la frequenza di percorsi di formazione finanziati dai fondi e scelti e organizzati dai datori di lavoro.
Oltre a questi, il Ministero individua i seguenti enti titolari delegati, cioè i soggetti incaricati di gestire e implementare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, per i relativi ambiti di competenza:
- l’Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze attinenti agli specifici ambiti di intervento attribuiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla normativa vigente;
- Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. (ex Anpal Servizi) con riguardo a diversi ambiti di competenza tra cui gli interventi promossi dal Ministero del lavoro, le iniziative di mobilità transnazionale e le misure finalizzate all’inclusione socio-lavorativa degli stranieri.
Entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto, tali enti sono tenuti ad adottare, per i rispettivi ambiti di competenza, un quadro regolamentare delle condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze.
Certificazione delle competenze: enti delegati, standard minimi e attestazioni
Sulla base di tale regolamento i fondi interprofessionali e l’Unione nazionale delle camere di commercio dovranno procedere all’individuazione degli enti delegati all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze tra gli enti titolati in altri ambiti di titolarità o tra gli enti accreditati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale.
Sviluppo Lavoro Italia, invece, deve adottare e aggiornare periodicamente un elenco, articolato per settori economico professionali di “Centri Duale Nazionale, per lo sviluppo delle competenze professionali” (Centri DU-NA), formalmente costituiti in forma di partenariati attraverso appositi accordi.
Gli enti titolari delegati nell’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, per garantire la regolamentazione e l’organizzazione dei servizi, sono tenuti a rispettare gli standard minimi di sistema, di processo e di attestazione in conformità a quanto indicato agli articoli 5, 6 e 7 del decreto.
Le attestazioni saranno rilasciate in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate presso gli enti titolari delegati o gli enti titolati che le hanno rilasciate. Vanno, poi, anche registrate nel sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro.
Diversi i vantaggi per le imprese, le quali potranno beneficare di personale con competenze ufficialmente certificate, per una maggiore efficienza e un processo di selezione più semplice.
Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale del decreto del 9 luglio 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Certificazione delle competenze: al centro i fondi interprofessionali