Certificazione Unica 2022, arrivati a ridosso della prima scadenza da tenere a mente, facciamo il punto delle istruzioni per i titolari di partita IVA in regime dei minimi e i forfettari. L'invio può essere effettuato dopo il 16 marzo insieme al modello 770, mentre non cambia il termine di consegna al percipiente.
Certificazione Unica 2022, arrivati ormai a ridosso della scadenza del 16 marzo facciamo il punto delle istruzioni relative alle somme corrisposte a minimi e forfettari.
Sebbene anche per le CU di minimi e forfettari sia possibile effettuare l’invio con il modello 770, e quindi entro il 31 ottobre, il termine ultimo di consegna è unico sia per le certificazioni uniche di dipendenti e pensionati che per quelle relative ai lavoratori autonomi.
Un adempimento che porta molti sostituti d’imposta a scegliere di trasmettere anche le CU degli autonomi, compresi minimi e forfettari, rispettando la scadenza del 16 marzo 2022.
Ed è alla luce di ciò che è bene fare il punto delle istruzioni da seguire, con un focus sulle novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2021.
Certificazione Unica 2022, nuove istruzioni per minimi e forfettari
Anche per i compensi corrisposti a minimi e forfettari è obbligatorio l’invio telematico della Certificazione Unica 2022 e, in parallelo, la consegna al percipiente.
Anche per le CU 2022 di titolari di partita IVA in regime forfettario o nel residuale regime dei minimi l’invio non deve essere effettuato obbligatoriamente entro la scadenza del 16 marzo. Il termine ultimo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate è fissato al 31 ottobre, stessa scadenza del modello 770.
Al lavoratore, però, la consegna deve essere effettuata entro il 16 marzo 2022, al pari di quanto previsto per le CU di lavoratori dipendenti e pensionati.
Appare utile quindi analizzare le istruzioni previste per quei contribuenti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA agevolata.
Nelle righe che seguono ci soffermeremo sulle novità che caratterizzano la CU 2022. Come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, cambiano i codici di riferimento da indicare al punto 6 in relazione alle somme erogate ai lavoratori autonomi in regime dei minimi e i forfettari.
Il codice 24 prende il posto del codice 12, così come cambiano i codici 7 e 8 utilizzati dal 2020 e anche nel 2021 per differenziare i redditi non soggetti a ritenuta da quelli esenti.
Certificazione Unica 2022 minimi e forfettari: le istruzioni di compilazione
In ordine alla compilazione della CU per minimi e forfettari occorre quindi prestare molta attenzione al codice da inserire.
Come indicato nelle istruzioni per la compilazione della certificazione unica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, al punto 6 della “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, bisognerà indicare:
- il codice 21 nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- il codice 22 dovrà essere indicato nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
- il codice 24 dovrà essere utilizzato per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
Appare utile ricordare che è stato a partire dall’anno d’imposta 2019 che nelle certificazioni uniche sono stati introdotti il codice 7, relativo ai redditi non soggetti a ritenuta, e il codice 8, relativo ai redditi esenti e alle altre somme escluse dal reddito imponibile del percettore.
Il codice 7 nella CU 2020 è stato utilizzato anche per indicare le somme corrisposte ai forfettari. Lo scorso anno è stato invece introdotto il codice 12, che nella CU 2022 cambia nuovamente.
Una continua rivisitazione delle regole di compilazione che impone di prestare particolare attenzione alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda infatti che le sanzioni previste in caso di errori o omissioni relative alle certificazioni uniche sono particolarmente gravose, e vanno da un minimo di 100 euro e fino a 50.000 euro per sostituto d’imposta.
Certificazione unica 2022 e obblighi 770 per contribuenti ordinari, minimi e forfettari
A proposito degli obblighi dichiarativi, di Certificazione Unica e modello 770 ricordiamo innanzitutto il riferimento normativo essenziale in materia ovvero il d.p.r. 600/1973.
Detto questo, per comprendere bene tutta la materia sottostante a questo adempimento occorre partire dal presupposto che l’obbligo di certificazione unica per i compensi riguarda solo ed esclusivamente le fattispecie di cui al titolo III del d.p.r. 600/1973.
Si tratta quindi di certificare i compensi di coloro che svolgono attività professionali, ivi compresi i soggetti che, pur producendo redditi da lavoro autonomo e professionale, non sono soggetti a ritenuta (si pensi proprio al caso dei minimi e dei forfettari).
Certificazione unica 2022, 770 e quadro RS, ecco chi deve fare cosa:
Soggetti coinvolti | Obblighi Certificazione Unica e modello 770 |
---|---|
Ordinario che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà sia CU 2022 che modello 770 |
Ordinario che fattura a minimo | Il minimo compilerà sia CU che modello 770 |
Ordinario che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il modello 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Minimo che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770 |
Minimo che fattura a minimo | Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770 |
Minimo che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Forfettario che fattura ad ordinario | L’ordinario compilerà la CU ma non il modello 770 |
Forfettario che fattura a minimo | Il minimo compilerà la CU ma non il modello 770 |
Forfettario che fattura a forfettario | Il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche |
Il concetto fondamentale è che il contribuente forfettario - non essendo sostituto d’imposta - non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2022.
Inoltre, i compensi erogati nei confronti di un professionista in regime dei minimi vanno indicati nella Certificazione Unica 2022, ma non vanno riportati nel nuovo modello 770 poiché non soggetti a ritenuta d’acconto.
Certificazione Unica 2022 minimi e forfettari
I dati dovranno essere inseriti nel quadro “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” della Certificazione Unica e bisognerà inserire tutte le informazioni su somme e compensi, ovvero:
- l’ammontare delle provvigioni (per gli agenti ed i rappresentanti) e dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2021 agli autonomi che hanno operato con il regime dei contribuenti minimi o con il regime forfetario.
Specifiche indicazioni anche nel caso opposto, ovvero quando sono contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi o forfettari a dover erogare compensi ai professionisti ma con alcune importanti differenze.
Attenzione, nel caso in cui i compensi siano assoggettati a contributi previdenziali occorrerà procedere come segue:
- il contributo integrativo Gestione Separata INPS del 4 per cento concorre alla formazione del compenso ed è da riportare in certificazione unica;
- il contributo integrativo relativo alle casse professionali, invece, non deve essere riportato perché non costituisce compenso.
Vediamo quali sono le regole per la compilazione della Certificazione Unica in questi specifici casi.
Certificazione Unica 2022 minimi e forfettari: il caso inverso
Quando sono i contribuenti con partita IVA in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario si verifica la situazione inversa.
Il contribuente titolare di partita IVA regime dei minimi ex DL 98/2011 opera come sostituto d’imposta e nel suo caso gli adempimenti necessari sono i seguenti:
- versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- certificare il compenso tramite compilazione ed invio della certificazione unica 2022 e del modello 770/2022.
Nel caso in oggetto bisognerà applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute: i titolari di partita IVA in regime dei minimi non devono applicare ritenuta sulle proprie fatture ma l’esonero non vale invece per quanto riguarda le fatture ricevute in quanto operano appunto come sostituti d’imposta.
I contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario ex Legge 190/2014 che erogano compensi ad un professionista nel regime ordinario non operano invece come sostituti d’imposta e le regole prevedono che all’atto di erogazione di compensi ad un professionista in regime ordinario gli adempimenti siano i seguenti:
- non dovrà operare la ritenuta d’acconto e quindi non dovrà versare il relativo modello F24 (la fattura verrà quindi pagata “integralmente”, esattamente come una persona fisica non titolare di partita IVA);
- non dovrà certificare i relativi compensi tramite certificazione unica e modello 770.
L’unico obbligo sarà quello di indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi modello UNICO PF:
- il codice fiscale e del professionista in regime ordinario cui eroga il compenso;
- l’ammontare lordo del compenso erogato.
Come sopra già ricordato, caso di mancato o errato invio della Certificazione Unica 2022 è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Certificazione Unica 2022, nuove istruzioni per minimi e forfettari