Bonus facciate, anche se l’edifico è coperto dalle recinzioni?

Rosy D’Elia - Irpef

Bonus facciate, anche se l'edifico è coperto dalle recinzioni? Via libera anche se la visibilità è parziale, ma veto assoluto se i lati non affacciano su una strada pubblica. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 522 del 4 novembre 2020.

Bonus facciate, anche se l'edifico è coperto dalle recinzioni?

Bonus facciate, anche se l’edifico è coperto dalle recinzioni? Via libera anche se la visibilità è parziale, ma veto assoluto per i lavori effettuati sui lati che non affacciano su una strada pubblica.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 522 del 4 novembre 2020.

Nel documento nuovi chiarimenti sulla detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 522 del 4 novembre 2020
Accesso al «bonus facciate» previsto dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per facciate solo parzialmente visibili dalla strada pubblica.

Bonus facciate, anche se l’edifico è coperto dalle recinzioni?

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla possibilità di beneficiare del bonus facciate anche se l’edificio risulta parzialmente coperto dalle recinzioni arriva dall’analisi di un caso pratico.

Sotto la lente di ingrandimento un condominio, costituito da una palazzina residenziale multipiano a blocco, priva cioè di chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, inserita in un complesso residenziale composto da più palazzine che si affacciano su strade private interne.

Lo stabile è visibile solo parzialmente dalla strada pubblica perché risulta nascosto in parte da altri edifici e dalle murature di recinzione.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge l’amministratore di condominio per verificare se può applicare il bonus facciate a tutti e quattro i lati.

“Con riferimento al caso di specie, si ritiene che - in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello - l’Istante possa accedere al bonus facciate in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate dell’edificio costituenti il suo perimetro esterno, sebbene solo parzialmente visibili dalla strada, ma non anche sulle pareti esterne opposte al punto di vista dalla strada pubblica non visibili (neanche parzialmente) da quest’ultima”.

Bonus facciate, anche se l’edifico è coperto dalle recinzioni? I requisiti chiave per beneficiare dell’agevolazione

In linea generale, ricorda l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 522 del 4 novembre 2020, i chiarimenti sul campo di applicazione dell’agevolazione sono contenuti nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E.

Perché si possa avere diritto al bonus facciate, gli edifici oggetto degli interventi devono essere ubicati nelle zone A o B indicate dal Decreto Ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968 che classifica come zone territoriali omogenee:

  • A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A):“si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2”.

Inoltre i lavori devono avere precise caratteristiche per dare diritto all’agevolazione: devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

In particolare, come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate, un requisito chiave per beneficiare dell’agevolazione è la visibilità: anche parziale come nel caso analizzato, ma necessaria.

Gli interventi devono essere effettuati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, sugli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network