Assegno unico, arretrati anche in caso di presentazione del modello RdC - Com/AU dopo il 30 giugno 2022, per ricevere le integrazioni e le maggiorazioni spettanti. Con il messaggio n. 2537 del 22 giugno l'INPS rettifica le precedenti indicazioni fornite, sulla base di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro.
Assegno unico, nessuna scadenza per gli arretrati in relazione alle somme derivanti dal modello RdC - Com/Au.
I titolari del reddito di cittadinanza tenuti a presentare il modello utile al corretto calcolo dell’importo spettante non dovranno rispettare la scadenza del 30 giugno 2022.
Questo perché il presupposto per il riconoscimento degli arretrati a partire dal mese di marzo è l’esistenza di una domanda di reddito di cittadinanza in pagamento dallo stesso mese.
A fare chiarezza è l’INPS, che con il messaggio numero 2537 del 22 giugno 2022 rettifica le precedenti indicazioni fornite.
Assegno unico: arretrati con modello RdC Com AU anche dopo il 30 giugno 2022
L’assegno unico istituito dal 1° marzo 2022 è riconosciuto ai nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza senza necessità di fare domanda. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230/2021, in questi casi è infatti corrisposto d’ufficio.
Un pagamento automatico, ma non del tutto, considerando che ai fini del riconoscimento del corretto importo spettante, alcuni nuclei percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti a presentare il modello RdC - Com/AU.
A fornire le istruzioni relative alla percezione dell’assegno unico per i beneficiari del reddito di cittadinanza è stata la circolare INPS numero 53 del 28 aprile 2022, e il modello da presentare è stato rilasciato il 30 maggio 2022.
Il messaggio n. 2261 ha specificato che modello Rdc – Com/AU produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.
In sostanza, così come previsto per la generalità dei contribuenti tenuti a fare domanda di assegno unico, il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate a partire da marzo è garantito solo in caso di rispetto del termine di fine giugno.
Un’interpretazione sulla quale però l’Istituto torna indietro, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro.
Il nuovo messaggio INPS del 22 giugno chiarisce che ai percettori del reddito di cittadinanza gli arretrati spettano nel rispetto di un’unica condizione, ossia sul presupposto che esista una domanda di reddito di cittadinanza in pagamento a marzo.
- INPS - messaggio numero 2537 del 22 giugno 2022
- Precisazioni sulle modalità di invio del Modello “Rdc/Pdc – Com/AU”
Assegno unico, arretrati senza scadenza per i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza
La funzione del modello RdC - Com/AU non è di attestare il diritto all’assegno unico da parte del nucleo familiare, ma:
“esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU”.
Non si tratta quindi di un adempimento assimilabile alla domanda di accesso al trattamento, considerando che il diritto all’integrazione dell’importo spettante è garantito dal presupposto normativo di percezione del reddito di cittadinanza da parte del nucleo familiare in possesso dei requisiti per l’accesso all’assegno unico.
Pertanto, ai soli fini dell’integrazione del reddito di cittadinanza, e quindi della presentazione del modello RdC - Com/AU, non si applica la scadenza del 30 giugno ai fini del pagamento degli arretrati.
Così come chiarito quindi dal messaggio INPS n. 2537 del 22 giugno, gli importi di integrazioni e maggiorazioni spettanti successivamente alla presentazione del modello saranno riconosciute dal mese di marzo, senza tener conto della data di comunicazione delle informazioni all’Istituto.
Ciò che conta è il presupposto dell’esistenza di una domanda di reddito di cittadinanza in pagamento nel mese di marzo.
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