L'INPS, nel messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022, chiarisce che continuerà a restare in vigore l'esonero dal versamento del contributo ex CUAF per i datori di lavoro che non operano a fini di lucro, anche dopo l'introduzione dell'assegno unico e la sospensione di ANF e assegni familiari, che continuano ad essere riconosciuti ai nuclei familiari senza figli.
Assegno unico, resta in vigore l’esonero dal versamento del contributo ex CUAF.
L’esenzione è prevista per i datori di lavoro che svolgono attività senza scopo di lucro e che garantiscono un trattamento di famiglia conforme alla legge verso tutti i nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell’assegno unico.
Lo ha chiarito l’INPS nel messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022.
Con l’introduzione del beneficio, infatti, sono venute meno le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF).
Continuano ad essere riconosciute solamente ai coniugi senza figli e ai nuclei composti da fratelli, sorelle e nipoti sotto i 18 anni oppure senza limiti di età in alcuni casi specifici.
Assegno unico: resta in vigore l’esonero dal versamento del contributo ex CUAF
L’INPS tramite il messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di assegni familiari, in seguito all’introduzione della nuova misura a sostegno delle famiglie con figli a carico.
L’assegno unico, infatti, ha portato all’interruzione delle prestazioni di:
- assegni per il nucleo familiare (ANF);
- assegni familiari (AF).
In particolare si tratta degli assegni rivolti ai nuclei familiari con figli e ai nuclei orfanili, cioè composti solamente da minori abili, i quali dal 1° marzo 2022 percepiscono il nuovo beneficio.
A questo proposito, specifica l’INPS, il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni relative agli obblighi di contribuzione previsti per i datori di lavoro che sono tenuti a versare la quota del contributo ex CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari.
Allo stesso modo non sono state indicate modifiche per le disposizioni che regolano l’esonero da tale versamento.
Di conseguenza, l’Istituto e il Ministero del Lavoro sottolineano come i datori di lavoro che operano senza fini di lucro possano continuare a beneficiare dell’esonero contributivo anche dopo l’introduzione dell’assegno unico.
Questi però devono garantire un trattamento di famiglia secondo quanto stabilito dalla legge nei confronti di tutte le tipologie di nucleo familiare che non rientrano tra i beneficiari della nuova misura.
Assegno Unico: restano in vigore le prestazioni di ANF e AF per i nuclei familiari senza figli
A decorrere dal 1° marzo 2022 è stata istituita la misura dell’Assegno unico e Universale per i figli a carico.
Si tratta di un beneficio economico erogato ogni mese e dedicato ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica.
Vengono dunque sostituiti i precedenti trattamenti in vigore, ANF e AF, in favore delle famiglie con figli e degli orfanili.
L’INPS nel messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022 sottolinea come queste prestazioni siano rimaste in vigore per alcune specifiche tipologie di nuclei familiari, come specificato dalla circolare n. 34/2022.
Gli assegni in questione sono riconosciuti a nuclei familiari senza figli composti da:
- coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- fratelli, sorelle e nipoti.
Fratelli e nipoti devono avere un’età inferiore ai 18 anni oppure trovarsi in condizioni di inabilità dovuta a malattia o difetto fisico, essere orfani di entrambi i genitori e non aver conseguito pensioni di reversibilità.
- INPS - Messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022
- Ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che disciplinano l’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF. Istituzione dell’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Chiarimenti
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