Art. 39 Costituzione: i sindacati in Italia

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Articolo 39 Costituzione: approfondimento dell'articolo della Carta Costituzionale che tratta il tema dei sindacati in Italia e la libertà di organizzazione dei lavoratori.

Art. 39 Costituzione: i sindacati in Italia

L’art. 39 della Costituzione descrive quali sono i diritti e gli obblighi attribuiti ai sindacati in Italia. L’articolo della Carta Costituzionale, nel definire i principi che regolano le associazioni sindacali, viene completato dall’articolo successivo, il 40, che sancisce i diritti di sciopero dei lavoratori.

L’articolo 39 della Costituzione sui sindacati è incluso all’interno della Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), al Titolo III sui ‘Rapporti economici’. La sua funzione è quella di garantire ai lavoratori in Italia la libertà di organizzazione sul luogo di lavoro e di associazione sindacale.

Art. 39 Costituzione: i sindacati in Italia

L’articolo 39 della Costituzione recita:

L’organizzazione sindacale è libera.
 
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
 
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
 
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

L’art. 39 della Costituzione garantisce ai sindacati la libertà che è riconosciuta come correlato della più ampia libertà di associazione garantita dall’art. 18 della Carta Costituzionale.

Dall’articolo 39 inoltre deriva come i sindacati in Italia sono delle associazioni di lavoratori garantite costituzionalmente. I sindacati sono inoltre deputati alla redazione o all’approvazione dei contratti collettivi di lavoro.

La libertà dei sindacati descritta dal comma 1 dell’articolo 39 si sostanzia sia in relazione all’organizzazione e alla struttura del sindacato, sia alla sua amministrazione interna e allo svolgimento dei negoziati con le controparti.

La libertà circa l’organizzazione sindacale può essere letta anche in relazione al singolo lavoratore. Da un tale punto di vista può essere scomposta nella sua componente positiva, come possibilità di poter aderire o meno ad un’organizzazione sindacale, sia negativa di cessare secondo volontà di farne parte.

Ad integrare il dettato della Costituzione nell’art. 39 concorre inoltre lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) che specifica il diritto, garantito ad ogni lavoratore, di poter costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro. Non possono però accedere ad associazioni sindacali le Forze armate, Carabinieri e Guardia di Finanza incluse.

Art. 39 Costituzione, sindacati: la mancata attuazione della seconda parte

La seconda parte dell’articolo 39 della Costituzione, ovvero i commi successivi al primo, è rimasto ad oggi inattuato. La Carta Costituzionale infatti determina dei principi generali la cui attuazione spesso è demandata a delle leggi attuative specifiche le quali per i sindacati italiani non sono mai arrivate.

L’articolo 39 è quindi stato per la maggior parte disatteso, in parte per la resistenza apportata dai sindacati che mal vedevano l’imposizione di una registrazione e della rappresentanza proporzionale al numero di iscritti.

La conseguenza della mancata attuazione delle disposizioni costituzionali non pregiudica di certo l’attività dei sindacati in Italia ma fa sì che questi siano attualmente delle associazioni di lavoratori non riconosciute. Per appianare il problema nel tempo sono invalse anche opinioni che, per superare la mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 Costituzione, hanno proposto l’abrogazione dei commi disattesi.

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